Notifiche nei paesi Ue: i chiarimenti del Ministero della Giustizia
Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero, con la Circolare in commento, chiarisce i confini, in materia di notificazioni, tra il regolamento Comunitario 1393 del 2007 e la Legge n. 218 del 1995.
Quest’ultima, in materia di diritto internazionale privato, all’art. 71, dispone che quando occorre procedere alla notificazione degli atti giudiziari provenienti dall’estero, la notifica deve essere autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione deve essere eseguita, e, secondo la Circolare de quo, non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’atto da notificare provenga da uno Stato membro dell’Unione europea. Siffatto Regolamento, per l’ambito comunitario, ha provveduto ad uniformare le norme in tema di notificazioni e comunicazioni, relative ad atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
L’art. 1, par. 1, del citato Regolamento, delimita il proprio ambito di applicazione: “Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario”.
Gli atti destinati alla notificazione o comunicazione in un altro Stato membro, vengono trasmessi direttamente dall’organo competente per la trasmissione degli atti stessi all’organo competente per la ricezione degli atti provenienti da un altro Stato membro. Pertanto il Regolamento non opera alcun rinvio alle norme nazionali di diritto internazionale privato che regolamentano, in ogni Stato membro, la notificazione degli atti giudiziari all’estero, bensì richiama soltanto le norme procedurali in tema di notificazione degli atti giudiziari entro lo Stato membro ove la notificazione deve essere eseguita.
Una volta che l’atto sia arrivato all’organo competente dello Stato membro in cui deve essere notificato, la notifica al destinatario è regolamentata dalle ordinarie norme interne in materia di notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, quanto disposto dall’art. 71 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che disciplina la notificazione di atti giudiziari provenienti dall’estero, non trova applicazione nelle ipotesi in cui l’atto da notificare giunge da uno Stato membro dell’Unione europea e, di conseguenza, non occorre alcuna autorizzazione preventiva da parte del pubblico ministero.