Nulla la delibera a maggioranza che modifica i criteri di ripartizione
Nulle le delibere condominiali approvate a maggioranza che
modificano i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità
da quanto previsto dall’articolo 1123 del codice civile o dal
regolamento condominiale.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 6714/2010 secondo la
quale in questo caso è necessario il consenso unanime dei condomini.
Diversa è invece l’ipotesi, ha spiegato il collegio, in cui l’assemblea
determina in concreto la ripartizione delle spese in difformità dai
criteri di legge. In questa circostanza, infatti, le delibere sono solo
annullabili nel termine di decadenza di trenta giorni.