Nulla la multa notificata in ritardo per il mancato aggiornamento degli archivi anagrafici
È nulla la multa notificata all’automobilista in
ritardo a causa del mancato aggiornamento degli archivi anagrafici del
Pra. Perché il differimento non può produrre effetti negativi nella
sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la
variazione della propria residenza. Lo ricorda la seconda sezione
civile della Cassazione con la sentenza 928/10.
Il caso
E’ stato respinto il ricorso del
ministero dell’Interno che si era visto annullare dal Giudice di pace
una sanzione amministrativa notificata all’indirizzo giusto oltre il
termine di centocinquanta giorni previsti dalla legge. Il cambio di
residenza era stato comunicato dal Comune alla Motorizzazione civile
che aveva provveduto a emettere la fascetta autoadesiva che riportava
il nuovo indirizzo da applicare alla carta di circolazione. Ma
all’archivio del Pra risultava ancora il vecchio indirizzo della donna.
Il ritardo, però, era stato determinato dal mancato aggiornamento della
banca dati imputabile – è questa la tesi del magistrato onorario –
esclusivamente alle disfunzioni dell’Amministrazione. La notifica
effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli
archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita. Perché
il ritardo dell’Amministrazione nell’aggiornare i propri database non
può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che
abbia tempestivamente comunicato la variazione del proprio indirizzo.
Altrimenti, l’inerzia o le disfunzioni organizzative della
Pubblica amministrazione finirebbero per incidere direttamente sul
diritto di difesa del cittadino, il quale, a notevole distanza di tempo
dall’infrazione, potrebbe non essere in grado di esercitare le relative
facoltà per salvaguardare i propri interessi.