Nulle le multe notificate al vecchio indirizzo risultante al PRA
È nulla la notifica di una contravvenzione inviata al precedente indirizzo dell’automobilista, per come risultante al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), se questi, nel frattempo, si è trasferito.
È l’orientamento della Cassazione: orientamento che spesso viene ignorato. La Suprema Corte ha annullato una sentenza che aveva confermato i verbali di contestazione notificati presso il vecchio indirizzo del conducente indicato dalla carta di circolazione.
Il codice della strada, infatti, nello specificare che le notifiche devono eseguirsi presso “la residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione”, non intende – secondo la Suprema Corte – consentire un semplice tentativo di recapito presso uno dei predetti luoghi. Al contrario è necessario l’espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario. Queste formalità consistono, nel caso di irreperibilità del destinatario, nel deposito presso la casa comunale e l’affissione del relativo avviso (in busta chiusa) alla porta di casa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre che nel dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Dunque, qualora non si sia provveduto ad effettuare tali adempimenti, nel caso di trasferimento del trasgressore in luogo non indicato sulla carta di circolazione, il tentativo di notifica puro e semplice presso il precedente indirizzo del trasgressore è nullo e la multa stessa si considera come mai notificata. Con tutte le conseguenze del caso.
Difatti ricordiamo che la multa mai notificata al trasgressore o notificata oltre 90 giorni (360 in caso di residenza all’estero) è nulla.