Nullità della cartella esattoriale? Si può citare Equitalia o l’amministrazione
Quando il contribuente intende far valere la nullità della cartella esattoriale non preceduta dall’atto presupposto, può citare, in egual misura, l’amministrazione oppure la società di riscossione. Nella fattispecie non si realizza infatti il litisconsorzio necessario. Questo il dictum della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che, con la sentenza 2 febbraio 2012, n. 1532 ha respinto le doglianze di Equitalia.
La società di riscossione ha presentato ricorso ai giudici di Piazza Cavour avverso una sentenza del 2010 emanata dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze che, riformando la decisione di primo grado, accoglieva il ricorso avverso talune cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche. Per Equitalia è errata siffatta pronunzia poiché l’agente della riscossione rappresenta parte del giudizio solamente quando l’oggetto della contestazione sia costituito dalla validità, ovvero dalla regolarità, degli atti esecutivi da esso predisposti. Al contrario, sempre secondo Equitalia, la società medesima non può ritenersi parte quando vengano sollevate questioni che si discostano dalla legittimità dei giudizio di opposizione.
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile: la sentenza della Commissione Tributaria ha accolto l’appello del contribuente basato sull’omessa notifica degli atti presupposti dalle cartelle di pagamento, affermando la concorrente legittimazione, nel relativo giudizio di opposizione, dell’ente impositore e del concessionario che ha emesso la cartella. Ciò deve ritenersi in linea con l’orientamento delle sezioni unite della Cassazione: in materia tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto rappresenta un vizio procedurale cui consegue la nullità dell’atto successivo. Inoltre l’azione del contribuente mirata a far valere la nullità, può essere svolta ugualmente verso l’ente creditore o il concessionario alla riscossione e senza che si realizzi litisconsorzio necessario. Infatti il concessionario, una volta citato, ha la facoltà di chiamare in causa l’ente (sez. un. 16412/2007).