Nullità dell’ordine di acquisto di titoli argentini per mancanza di sottoscrizione
Tribunale di Marsala
Sentenza 21 marzo 2008, n. 170
In nome del popolo italiano
Tribunale di Marsala,
riunito in camera dì consiglio nelle persone dei magistrati ott. Benedetto GIMMO dott. Pier Luigi TOMAIUOLI dott. ssa Caterina D’OSUALDO residente; Giudice; Giudice rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2439/06 promossa da ***** nato a Marsala il *********** e **** nata a Marsala il **********, rappresentati e difesi dall’avv. *****, per procura in calce al ricorso ex art. 19 del Dlgs. 5/2003
attori;
contro
– BANCA MONTE DEI PASCHI Di SIENA S.P.A., in persona del dott. Enrico Totaro, direttore dell’area territoriale Sicilia e legale rappresentante della società, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Scognamiglio, Claudio Scognamiglio e Maristella Zerilli, per procura in calce alla copia notìficata del ricorso
convenuta;
avente ad oggetto: azione di nullità dei contratto di acquisto di titoli argentini; in subordine azione di annullamento o inefficacia; in ulteriore subordine azione di risoluzione per inadempimento contrattuale; domanda riconvenzionale di restituzione dei titoli e degli interessi
causa iscritta a ruolo il 12.12.2006 nelle forme del rito sommario previste dall’art 19 del D.lgs 5/2003 e discussa all’udienza collegiale del 17.12.2007.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice (istanza di fissazione dell’udienza collegiale):
in via principale accogliere le domande di parte attrice e, per l’effetto, accertare e dichiarare, per le motivazioni specificate dagli attori nei pregressi atti e scritti difensivi, ü invalidità per nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del negozio di acquisto di titoli argentini ovvero dei contratto di intermediazione mobiliare ínter partes limitatamente al I negozio di acquisto del titolo n. 8072170/Rep Argentina 04 9,2 del 29.8.2000, per il complessivo importo di Euro 25.419,970, per fatto o colpa della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p a. e conseguentemente condannare la convenuta a restituire in favore dei coniugi ******, in solido o a ciascuno per la metà, la complessiva somma di Euro 25.429,970, addebitata dalla Banca quale prezzo del titolo e comprensiva degli oneri cieffoperazione, oltre interessi legali dal dì dell’addebito (1.9.2000) e dal giorno del dovuto sino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria e oltre interessi anaiocistici, nella misura legale, maturati su quelli scaduti dal dì della domanda all’effettivo soddisfo; in via subordinata: accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale o, in subordine, precontrattuale, o in ulteriore subordine, extracontrattuale della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti degli attori, per le motivazioni meglio specificate nei pregressi atti e scritti difensivi, e conseguentemente dichiarare risolto il negozio di acquisto di titoli argentini ovvero il contratto di intermediazione mobiliare «ter partes, limitatamente al negozio di acquisto dei titolo n. 8072170/Rep. Argentina 04 9,2 del 29.8.2000 per il complessivo importo di Euro 25.429.970 e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione, in favore dei coniugi ******** in solido o a ciascuno per la metà, della complessiva somma di Euro 25.429,970, addebitata dalla Banca quale prezzo del titolo e comprensiva degli oneri dell’operazione, o al risarcimento del danno da quantificarsi in misura pari alla predetta somma investita o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì dell’addebito (1.9.2000) e dal giorno del dovuto sino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria e oltre interessi anatocistici, nella misura legale, maturati su quelli scaduti dal dì della domanda all’effettivo soddisfo; in ogni caso, per le motivazioni dì cui ai pregressi atti e scritti difensivi, accertare il corrispondente diritto degli attori e condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a corrispondere a ******* e a ******** in solido o a ciascuno per la metà, a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli stessi per il mancato investimento della somma di Euro 25.000,00 in un altro prodotto finanziario di sicuro rendimento, la somma che si quantifica nei rendimento medio che gli attori avrebbero ottenuto se avessero investito la predetta somma in titoli di Stato italiani o, in proporzione, negli altri titoli presenti nel portafoglio degli attori alla data del 29.8.2000, ovvero in quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta per accertamento di giustizia o quantificata in via equitativa dal Giudice, oltre interessi legali dal di dell’addebito (1.9.2000) o dal giorno del dovuto, sino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria e oltre interessi anatocistici, nella misura legale, maturati su quelli scaduti dal di della domanda all’effettivo soddisfo; in ogni caso, accertare e dichiarare che i diritti di custodia per il titolo n. 8072170/Rep. Argentina 04 9,2 percepiti dalia Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dal dicembre 2001, ossia dalla ufficializzazione della perdita di valore dello stesso, non sono dovuti, atteso che la detta obbligazione è priva di controprestazione e, per effetto, condannare Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a risarcire i coniugi ************ e ************ con il pagamento di quella somma che all’esito dell’istruttoria apparirà equa ed opportuna, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 1.9.2000 o dal dì del dovuto alia data del saldo effettivo e oltre interessi anatocistici, nella misura legale, maturati su quelli scaduti dal di della domanda all’effettivo soddisfo; in ogni caso condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena al pagamento di diritti, onorari e spese del giudizio; rigettare la domanda riconvenzionale formulata da controparte, perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per le motivazioni meglio spiegate dagli attori nei pregressi atti e scritti difensivi.
Per parte convenuta (nota ex art. 10 D.Lgs 5/2003): chiede che il Tribunale adito voglia in via principale, rigettare le domande avversarie inammissibili ed infondate in ogni loro parte; in via molto gradata, ed ove occorra, in accoglimento delia domanda riconvenzionale proposta, condizionata al non creduto accoglimento della domanda di nullità o annullamento o di risoluzione, condannare controparte alla restituzione dei titoli oggetto degli ordini di acquisto, unitamente agli importi percepiti con le cedole di interesse medio tempore incassate, naturalmente il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria in considerazione della natura di imprenditore commerciale della Banca convenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso ex art, 19 del D.lgs 5/2003 gli odierni attori, quali titolari di un conto corrente cointestato e deposito di titoli a custodia e amministrazione nonché di un contratto dì intermediazione mobiliare sottoscritti presso la filiale di Marsala delia Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., esponevano di essere stati consigliati all’acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina. Nonostante la mancata sottoscrizione di un ordine di acquisto, la banca procedeva all’acquisto, per loro conto, di titoli delia Repubblica Argentina per il valore di € 25.000,00, addebitati sul loro conto corrente per la somma di € 25.419,970, comprensivi di spese, imposte e commissioni. Deducevano altresì che la banca aveva omesso di acquisire da loro informazioni sugli obiettivi di investimento e non aveva fornito informazioni sulla natura e i rischi dell’investimento, né rilasciato il prospetto informativo sul prodotto finanziario o il documento sui rischi generali degli investimenti; aveva inoltre omesso di segnalare l’inadeguatezza dell’investimento rispetto al loro basso profilo di rischio, senza preavvertirli per iscritto o acquisire il preventivo consenso a porre in essere un’operazione in conflitto di interessi. A seguito delle notorie vicende che hanno coinvolto la Repubblica Argentina e non avendo intenzione di aderire all’accordo di arbitrato prospettato dalla banca, gli attori chiedevano a quest’ultima la restituzione della somma investita e il rilascio di copia di tutta la documentazione che aveva delineato il rapporto. Di fronte all’inerzia della banca, veniva inoltrato al Garante per la protezione dei dati personali un ricorso diretto ad ottenere il rilascio dei documenti e dati personali inerenti il patrimonio mobiliare dei coniugi ******, a fronte del quale la banca rilasciava solamente parte delia documentazione. Deducevano pertanto la nullità degli ordini di acquisto dei titoli in quanto mancanti della forma scritta ad subsantiam, per come prevista pattiziamente nei contratto quadro e dall’art. 29 comma 3 del Regolamento Consob: l’ordine doveva ritenersi nullo anche perché relativo a titoli non collocabili presso privati, ma diretti solo ad un pubblico di investitori istituzionali, con conseguente applicabilità dell’art. 1418 cc per contrarietà all’ordine pubblico. Rilevava inoltre come la banca avesse comunque tenuto un contegno contrario ai principi di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede, violando precisi ed inderogabili obblighi imposti dalla normativa di settore, da cui la nullità per assenza dell’accordo delle parti e la conseguente responsabilità ex art. 1338 cc. In subordine, chiedevano pronunciarsi l’annullamento de! contratto in quanto viziato da errore essenziale e riconoscibile e, infine, in ulteriore subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi legali dì diligenza, correttezza e buona fede; in ogni caso formulavano domanda per il risarcimenio del danno.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione ex art. 19, si costituiva fa banca convenuta eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso al procedimento ex art. 19, in ragione della non sommarietà dell’accertamento demandato al giudice; nel merito, rilevava come gli investimenti effettuati dagli attori avessero fruttato loro consistenti interessi e che nesuna contestazione fosse stata inviata alla banca sino ai maggio del 2005. Affermava inoltre che agli attori erano state comunque inviate, all’indomani delle operazioni, le relative contabili d’acquisto. Quanto alla dedotta nullità, rilevava che l’ordine era stato regolarmente sottoscritto dal sig. ********, anche se l’originale non era stato ancora ritrovato dalla banca. In ogni caso gli stessi attori, nel fare riferimento ad una pretesa inopponibilità alla signora *******, degli ordini impartiti dal coniuge, avrebbero implicitamente riconosciuto che quest’ultimo aveva comunque sottoscritto il negozio. Sosteneva che forme alternative a quella scritta, comunque consentite dalla legge e previste dal contratto di negoziazione redatto per iscritto e sottoscritto dai ricorrenti, fossero legittime, in quanto era stato previsto che gli ordini “di norma” dovessero essere impartiti per iscritto. Quanto all’asserito divieto dì vendita dei bonds argentini alla clientela retail, sosteneva che tale divieto fosse limitato al primo sottoscrittore o collocatore, restando libera l’ulteriore circolazione dei titoli a trattativa privata, come avvenuto nel caso di specie. Contestava la violazione degli obblighi informativi, sostenendo di aver consegnato ai ricorrenti tutti i documenti necessari, ivi compreso quello relativo ai rischi generali degli investimenti. Quanto al prospetto informativo, escludeva che nel caso di specie si fosse in presenza di una sollecitazione all’investimento rivolta al pubblico, bensì di negoziazione privata di obbligazioni, rispetto alla quale non sussisteva alcun obbligo di consegna del prospetto. Rilevava inoltre che gli attori, al momento della sottoscrizione del contratto del 28.1.1992, non avevano consapevolmente fornito alcuna informazione sulle proprie caratteristiche di investitori. Assumeva inoltre che il fallimento dello stato argentino non fosse affatto prevedibile, e, in ogni caso, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare la prova di una conoscenza concreta ed effettiva dello stato di dissesto, nei momento storico in cui le richieste di acquisto erano state effettuate. Quanto all’asserito conflitto di interessi, sosteneva la legittimità della cd. negoziazione in conto proprio, che non determina di per sé alcuna situazione di conflitto, per come rilevato in una comunicazione diramata dalla stessa Consob. Escludeva infine che potesse parlarsi di nullità virtuale ex art. 1418 comma 1 cc. riferibile, secondo la giurisprudenza di legittimità, alla soia ipotesi in cui la violazione di norme imperative riguardasse elementi intrìnseci del contratto (struttura o contenuto) ma non singoli comportamenti tenuti dalle parti, salva l’espressa previsione di una nullità. Quanto alla domanda di annullamento del contratto, escludeva la configurabilità di un errore riconoscibile da parte della banca, che non aveva ricevuto alcuna contestazione nel periodo successivo all’acquisto e in ogni caso ne eccepiva la prescrizione quinquennale Contestava infine anche la domanda di risoluzione per inadempimento, la sussistenza di una responsabilità precontrattaule e aquiliana, nonché l’inefficacia delle pattuizioni contrattuali per violazione dell’art. 1469 bis cc, In via riconvenzionale, e per l’ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento o risoluzione die contratto, chiedeva la istituzione delle obbligazioni immesse nel dossier titoli dei ricorrenti, oltre alle cedole medio tempore percepite. Contestava la dedotta inopponibilità dell’acquisto alla ricorrente ********, nonché la richiesta di rivalutazione e la pronuncia di condanna a; sensi dell’art. 19 comma 2 bis, formulando le proprie istanze istruttorie.
Il Giudice, all’udienza fissata ex art. 19 comma 2 del D.Lgs 5/2003, ritenuto che l’oggetto della causa e le difese svolte dal convenuto richiedessero una cognizione non sommaria, assegnava ai ricorrenti i termini di cui all’art. 6 dello stesso decreto a partire dalla data dell’udienza.
A seguito dello scambio di memoria ex art. 6 e 7 del Dlgs 5/2003, i ricorrenti depositavano l’istanza di fissazione dell’udienza, notificata alla convenuta, mentre quest’ultima depositava le note di cui all’art. 10; quindi, fissata dal giudice relatore l’udienza di discussione contenente il provvedimento di ammissione di mezzi istruttori proposti dalle parti, il collegio, revocato il decreto emesso dal giudice relatore, assumeva la causa in decisione senza ulteriore istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno chiesto innanzitutto l’accertamento e la dichiarazione di nullità del negozio di acquisto del titolo n. 8072170/Rep. Argentina 04 9,2 del 29 8.2000, in quanto mancante della forma scritta ad substantiam, prevista pattiziamente nonché dall’art. 29 comma 3 dei Regolamento Consob.
La domanda è fondata.
L’ordine di acquisto dei titoli è stato prodotto da entrambe le parti (doc. 3 degli attori e 2 della convenuta) e risulta effettivamente mancante della sottoscrizione degli attori. La banca si è limitata a dedurre che l’originale dell’ordine, irreperibile in quanto inviato presso altra filiale della banca per l’archiviazione, sarebbe stato sottoscritto dalie parti ma non ha fornito alcuna prova di tale circostanza, incombendo sulla stessa il relativo onere. Non può condividersi quanto sostenuto dalla convenuta in relazione alla libertà dalle forme dei singoli ordini di acquisto, essendo comunque stipulato per iscritto il ed. contrago quadro del 28.1.1992 (doc. 2 di parte attrice e di parte convenuta). In realtà, per espressa previsione di quest’ultimo, e dunque a prescindere dall’accertamento dell’inadeguatezza dell’operazione e dall’applicazione alla fattispecie dell’art. 29 del regolamento Consob, la forma scritta era stata pattiziamente stabilita per la validità dei singoli ordini. Ai sensi dell’articolo 1 del contratto, che sì riporta testualmente, “gli ordini sono conferiti di norma per iscritto. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, ne fa piena prova la relativa annotazione sui registri dell’Istituto. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gii ordini si intendono conferiti all’Istituto nel momento in cui pervengono a quest’ultimo, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri dell’Istituto (…)”. Il contenuto della clausola pattizia è dunque chiaro nel fissare un requisito formale dei singoli ordini, che possono essere impartiti per iscritto o, in alternativa, telefonicamente o tramite promotore finanziano; in questi ultimi due casi è sempre richiesta l’annotazione dell’ordine nei registri dell’istituto.
Poiché la banca, che nulla ha dedotto in ordine alia stipulazione telefonica o tramite promotore finanziario dell’ordine, non ha comunque dato prova dell’esistenza di un’annotazione sui propri registri né ha prodotto l’originale del documento sottoscritto dagli attori, il negozio deve ritenersi nullo, per violazione dell’art. 1352 cc, in virtù del quale sì presume che la forma scritta sìa stata voluta per la validità del contratto. La presente soluzione interpretativa trova riscontro anche in una recente pronuncia delia giurisprudenza di merito, che sì è occupata dì pattuizioni analoghe (cfr. Tribunale di Milano, 31 1.2007 n. 1223 in www.ilcaso.it), stabilendo che, pur potendo la presunzione fissata dall’art. 1352 ce essere superata da un’interpretazione certa di segno contrario, attraverso il ricorso ai canoni stabiliti dagli articoli 1352 e seguenti ce, la clausola in questione prevede espressamente una regola (“gli ordini sono conferiti di norma per iscritto”) e un’eccezione, costituita dall’ordine telefonico, forma, quest’ultima, supportata da un’adeguata registrazione e documentazione da parte della banca. Nulla è invece previsto sulla possibilità di ricorrere all’ordine orale non telefonico.
Non convince infine l’ulteriore argomento secondo cui la banca non avrebbe potuto fifiutsffsi di eseguire un ordine disposto in assenza di forma scritta, sia perché tale facoltà era stata espressamente pattuita proprio con l’articolo 1 ultimo comma del contratto quadro, sia perché non consente dì superare la contestazione dell’originaria predisposto, sottoponendola all’approvazione degli attori, la clausola avente ad oggetto il requisito ai forma ad substantiam dei singoli ordini, il che rende imputabile a quest’ultima la nullità dell’ordine costituente il titolo del pagamento (cfr. in particolare Cass. 18.9.1995 n. 9865 e Cass. 20 marzo 1982 n. 1813).
Per tale ragione, la somma versata dagli attori per l’acquisto dei tìtoli obbligazionari argentini dovrà essere loro restituita unitamente agli interessi al tasso legale maturati dalla data del pagamento, avvenuto in data 1.9.2000. come risulta dalla contabile bancaria (doc. 3 di parte convenuta). Su tali somme spetterà l’anatocismo richiesto ai sensi dell’art. 1283 cc. in quanto gli interessi, scaduti e dovuti almeno per sei mesi, possono essere capitalizzati dalla data della domanda giudiziale (28.12.2006, data di notifica del ricorso ex art. 19 e del decreto); tali interessi ammontano a complessivi € 4.528,58, somma che produrrà a propria volta interessi, nella stessa misura, a far data dal 28.12.2006.
Lo stesso criterio seguito per l’individuazione del dies a quo di decorrenza dei frutti civili deve valere per le somme accreditate a titolo di cedole dalia banca. E’ infatti in mala fede, nei senso sopra chiarito, colui che riceve il pagamento dì somme, sulla base di un tìtolo, la cui nullità deriva dall’assenza di un requisito formale, requisito a lui noto per averlo espressamente pattuito. Tale criterio appare comunque il più idoneo ad assicurare la parità di trattamento di posizioni sostanzialmente conformi rispetto alla conoscenza della nullità del titolo. Gli interessi sulle cedole potranno quindi essere riconosciuti in favore della banca a partire dal 23.7.2001. data corrispondente al momento in cui la somma, pari a L. 3.928.907, è state accreditata agli attori (cd. valuta). Su tale somma deve essere riconosciuta la svalutazione richiesta dalla convenuta, costituente il maggior danno di cui all’art. 1224 comma 2 cc, in considerazione della qualità dì imprenditore commerciale rivestita dalla banca e del presumibile reimpiego della somma nell’ambito della propria attività di intermediatone finanziario.
L’accoglimento della domanda principale di accertamento della nullità dell’ordine rende superfluo l’esame delle domande formulate in via subordinata.
Gli attori hanno però chiesto, in ogni caso, di accertare il corrispondente diritto al risarcimento dei danni subiti dagli stessi per il mancato investimento della somma di Euro 25.000,00 in un altro prodotto finanziario di sicuro rendimento, somma quantificata nel rendimento medio che avrebbero ottenuto se avessero investito la predetta somma in titoli di Stato italiani o, in proporzione, negli altri titoli presenti nel loro portafoglio alla data del 29.8.2000.
Tale richiesta, che, a prescindere dalle diverse qualificazioni giuridiche fornite dagli attori, deve essere ricondotta nell’alveo della previsione dell’art. 1224 comma secondo cc, appare meritevole di accoglimento. Sussiste in primo luogo la colpevolezza dell’istituto bancario, che non ha rispettato il requisito formale imposto dal contratto quadro, e il nesso causale fra tale condotta e l’addebito della somma in forza di un ordine nullo. Il danno conseguente al mancato investimento della somma in altri titoli può essere riconosciuto anche in base a presunzioni e fatti notori (cfr. Cass. 30.10.2007 n. 19938), sulla base della qualità di risparmiatore non occasionale del soggetto creditore, desumibile, nel caso di specie, dall’estratto della movimentazione dei titoli acquistati degli attori fra il 1996 e il 1999 (cfr. doc. 5 di parte convenuta). Alla luce di tale assunto, appare congrua una valutazione, di tipo equitativo, che tenga conto dei rendimenti medi dei titoli di stato, in considerazione della propensione degli attori all’acquisto di tale tipo di valori mobiliari o di fondi di tipo monetario. Poiché la media aritmetica dei rendimenti medi mensili dei titoli dì stato (cd. rendistato), come rilevati dalla Banca d’Italia per il periodo dai settembre dei 2000 al dicembre del 2007, è pari a circa il 4,77%, si ritiene equo fissare l’entità del maggior danno derivato agli attori nell’importo di € 1.192,50, che risulta dall’applicazione del predetto tasso alla somma investita; sulla predetta somma spetteranno solamente gli interessi al tasso legate dalla data delia presente pronuncia al saldo, ma non la rivalutazione monetaria, già presa in considerazione nella liquidazione, alla data della presente pronuncia, del maggior danno di cui all’art. 1224 comma 2 cc.
Si ravvisano giusti motivi per compensare per un terzo le spese di lite, in ragione dell’accoglimento della domanda riconvenzsonale della convenuta, avente ad oggetto validità dell’ordine, in quanto la mancanza di sottoscrizione non lo rende comunque riconducibile agli attori.
Quanto infine all’astratta possibilità per le parti di rinunziare al formalismo convenzionale, manca la prova che tale rinunzia sia effettivamente intervenuta, mediante una dichiarazione espressa o un comportamento concludente, equivocamente diretto a rinunciare all’originaria pattuizione.
Non risulta dunque dedotta né provata l’esecuzione di un ordine telefonico; in senso contrario non possono valere le contestazione relative alla temporaneità dell’obbligo di conservazione dei supporti di registrazione, in quanto essa non influisce sulla ripartizione fra le parti dell’onus probandi.
Il mancato rispetto del requisito di forma pattiziamente stabilito rende pertanto nullo l’ordine di acquisto del titolo n. 8072170/Rep. Argentina 04 9,2 del 29.8.2000, con conseguenti effetti restitutori, consistenti nella restituzione della somma versata per l’acquisto dei titoli e degli addebiti per commissioni, da parte delia convenuta e dei titoli e delle somme percepite a titolo di frutti civili, da parte degli attori.
Meritevole di accoglimento è quindi anche la domanda riconvenzionale di restituzione dei titoli contenuti nel dossier intestato agli attori e degli importi percepiti con le cedole di interesse medio tempore incassate. Gli attori hanno contestato il diritto della banca ad ottenere la restituzione delle cedole, perché non inerenti il rapporto con la banca ma con il soggetto emittente che le aveva erogate, ossia la Repubblica Argentina. Tale osservazione non convince. Se da un lato, infatti, può condividersi l’assunto attorno in base al quale è il soggetto emittente le obbligazioni a versare gli interessi alla rispettive scadenze, tuttavia l’acquisto dei titoli e l’incasso dei frutti è stato regolato, nel caso di specie, mediante un contratto di custodia e amministrazione nel quale si è espressamente stabilito (art. 2 delle norme per i depositi di titoli a custodia ed amministrazione) che l’istituto avrebbe custodito i titoli e riscosso gli interessi e i dividendi, prevedendo altresi (pag. 1 del contratto) che le somme incassate per conto degli attori “per cedole, rimborsi di capitale, premi, ecc.” sarebbero state regolate mediante accredito nel conto corrente n. ******* intestato a ****** e *******. Il contratto di deposito di titoli in amministrazione, disciplinato dall’art: 1838 del codice civile, prevede che la Banca, curando le riscossioni per conto del depositante, provveda poi all’accredito al depositante delle somme riscosse, secondo una logica propria della disciplina generale del mandato, il che significa che le somme incassate per cedole o interessi vengono percepite dal depositante tramite la banca depositaria che amministra i suoi titoli e non direttamente dall’emittente le obbligazioni. Conseguentemente, nel disporre le restituzioni dovute per effetto della dichiarazione di nullità dell’acquisto, legittimata alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi, accreditate sul conto corrente degli attori, sarà la stessa banca che ha proceduto all’accredito in forza del mandato e non la Repubblica Argentina.
Nell’ipotesi di declaratoria di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell’indebito oggettivo, per cui raccipiens”, qualora sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire, è tenuto ai pagamento degli interessi dal giorno del ricevimento. L’art. 2033 cod. civ. fissa infatti la decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento, se chi io ha ricevuto era in malafede, ovvero dal giorno della domanda, se questi era in buona fede. La buona fede dell'”accipiens” si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza, da parte di questi, dell’insussistenza di un suo diritto al pagamento (cfr. Cass. 27.12.1994 n. 11177; Cass. 6.2.1998 n, 1293 e Cass. 30.7.2002 n. 11259; Cass. 10.3.2005 n. 5330; Cass. 25.10.2005 n. 20651; Cass. 28.1.2004 n. 1581).
Nel caso di specie, è ravvisabile la mala fede della banca in relazione alla nullità dell’ordine dalla stessa eseguito nonostante la violazione del requisito di forma pattuito nel precedente contratto quadro, redatto su modulo unilateralmente predisposto e sottoposto all’approvazione di controparte. Poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 25.5.2007 n. 12211), ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell’art. 2033 cc, rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l’ignoranza dell’effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, tale ignoranza deve escludersi, nel caso di specie, perché la stessa banca aveva la restituzione dei titolo e delle cedole. Le restanti spese seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° 2439/06 Reg Gen., promssa da
e contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., cosi decide:
1. dichiara ia nullità dell’ordine di acquisto dei titolo n. 8072170/Rep. Argentina 04 9,2 del 29.8.2000 per il complessivo importo di Euro 25.429,97 e per l’effetto;
2. condanna la convenuta alla restituzione in favore degli attori della complessiva somma di € 29.958,55, di cui € 25.429,97 a titolo di capitale ed € 4.528,58 a titolo di interessi capitalizzati ex art. 1283 ce, oltre interessi a! tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. condanna la convenuta al risarcimento in favore degli attori del maggior danno derivante dai ritardo nella restituzione delia somma, che liquida in complessivi € 1.192,50. oltre interessi al tasso legale dalla data delia presente pronuncia;
4. condanna gli attori alla restituzione in favore della banca convenuta del titolo n. 8072170/Rep. Argentina 04 9,2 e al pagamento della somma di € 2.029,11, pari a L. 3.928.907, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai tasso legale dal 23.7.2001 al saldo;
5. condanna ia convenuta al rimborso delle spese legali sostenute dall’attore nella misura di due terzi, liquidandole nella complessiva somma di € 1.284,00 di cui € 329,04 per spese, € 746,00 per diritti ed € 1.633,34 per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., compensando le spese per il residuo terzo.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio dei 17.12.2007.
Il Presidente
Il giudice estensore
Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2008.