Nullo il contratto d’appalto stipulato in seguito al pagamento di una tangente
Con la sentenza 16 febbraio 2010 n. 3672, la Terza Sezione della Corte
di Cassazione ha affrontato il delicato tema del risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale causato all’Ente, in caso di indebita
aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al pagamento di una
tangente da parte dell’imprenditore/appaltatore.
La sentenza ha
precisato che il danno patrimoniale consiste nell’illecita alterazione
del prezzo degli appalti, mentre quello non patrimoniale nel danno
causato all’immagine dell’Ente pubblico.
La Suprema Corte ha
chiarito che “l’elusione delle garanzie di sistema a presidio
dell’interesse pubblico prescritte dalla legge per l’individuazione del
contraente privato più affidabile e più tecnicamente organizzato per
l’espletamento dei lavori, comporta la nullità dal contratto per
contrasto con le relative norme inderogabili”.
Inoltre, precisa
che “Se poi la violazione di dette norme è stata altresì preordinata
alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono
illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e
penalmente sanzionata nell’interesse pubblico generale – che nel reato
di corruzione è il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione
– la nullità per contrasto con norme imperative sussiste anche sotto
tale ulteriore profilo, e deve esser dichiarata onde impedire che dalla
commissione del reato derivino ulteriori conseguenze”.
Come
conseguenza della nullità del contratto i Giudici ritengono non siano
dovuti, da parte degli Enti, i compensi contrattualmente previsti per i
lavori eseguiti dall’appaltatore illegittimo aggiudicatario.