Nullo l’accesso e gli avvisi di accertamento delle Agenzie delle Entrate se accedono senza autorizzazione in locali ad uso promiscuo
Sono sempre più numerose le sentenze favorevoli al cittadino/contribuente.
L’ultima arriva dalla Corte di Cassazione [1] depositata il 20 febbraio 2013, che regolamenta l’accesso da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei luoghi dove viene svolta l’attività lavorativa del contribuente.
Ebbene si sa che l’Amministrazione Finanziaria ha la possibilità di accedere sul luogo di lavoro, per i dovuti controlli fiscali, senza bisogno di chiedere alcun permesso.
Ma la Cassazione in questa importante sentenza, ha stabilito che, nel caso in cui il luogo dove si svolge l’attività commerciale e/o professionale, ha parti comunicanti con l’abitazione del contribuente, ebbene in questo caso non potrà accedervi senza chiedere e ottenerne il permesso del Procuratore della Repubblica, perché detto locale va considerato ad uso promiscuo.
Se l’Amministrazione Finanziaria invece procedesse all’accesso sul luogo del lavoro senza averne ottenuto la dovuta autorizzazione, tutti gli atti compiuti, l’accesso ma anche l’avviso di accertamento saranno invalidi, privi di qualunque effetto, in pratica saranno nulli.
In pratica:
Per accedere al luogo ove il contribuente svolge la propria attività lavorativa, se esso ha parti comunicanti con l’abitazione stessa del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria dovrà da adesso, farsi autorizzare, indicandone lo scopo dell’accesso, dal capo dell’ufficio da cui dipendono, nonché autorizzazione del Procuratore della Repubblica perché il locale è ad uso promiscuo. Pena la nullità di tutto il procedimento.
[1] sentenza n. 4140/2013
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)