NUOVE SOGLIE DI PIGNORABILITà DI STIPENDI E PENSIONI!
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto
2015, n. 192 il testo del decreto
legge n. 83/2015 (coordinato con lalegge di conversione 6 agosto 2015, n. 132)
recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e
di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.» si occupa
di riscrivere la materia dei limiti al pignoramento di stipendi e pensioni su
conto corrente, modificando sostanzialmente le soglie previste dall’art.545
c.p.c.
Per quanto riguarda il pignoramento degli stipendi, il legislatore ha
provveduto ad aggiungere un nuovo comma all’art. 545 c.p.c. il quale stabilisce
che “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento”, nel caso di
accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al debitore, “possono
essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando
l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”.
Se invece, l’accredito
viene effettuato alla medesima data del pignoramento o in un momento
successivo, “le predette somme possono
essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e
settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”. Il pignoramento di somme dovute a titolo di
stipendio fa, quindi, riferimento per il calcolo dei relativi limiti alle
soglie previste da un ulteriore comma aggiunto all’art.545 recante disposizioni
inerenti, invece, alla pignorabilità delle pensioni prevedendo che “le somme da chiunque dovute a titolo di
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di
quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare
corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato
della metà. La parte eccedente
tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto
comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”. Sarà quindi assolutamente IMPIGNORABILE la parte
di pensione pari ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale rimanendo
pignorabile l’importo residuo nei minimi di un quinto. Riforma prevista in via
preliminare per assicurare la sussistenza dell’individuo e la soddisfazione dei
suoi bisogni primari. La violazione di tali somme determina l’inefficacia del
pignoramento, eccezione che può essere sollevata anche d’ufficio dal Giudice (
art.23 l.83/2015)