Nuovi controlli sulla sicurezza degli ascensori
In vigore dal 1° settembre il
decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 23 luglio 2008 sulla
sicurezza degli ascensori. Il provvedimento dispone l’adozione di misure
intese al graduale miglioramento del livello di sicurezza degli
ascensori installati e messi in esercizio negli edifici e nelle
costruzioni prima del 1999.
In
particolare, l’articolo 1 del decreto prevede l’obbligo per il
proprietario dell’immobile, o il suo legale rappresentante (nei
condomini l’obbligo grava sull’amministratore), di concordare con l’Organismo notificato/la ASL/l’Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l’ascensore, una verifica straordinaria
dell’impianto al fine di identificare gli interventi correttivi da
apportare per migliorarne la sicurezza. Per tale verifica si deve far
riferimento alle norme di buona tecnica più recenti, ossia le norme
pubblicate dall’ UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di
sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80).
Le verifiche straordinarie devono essere effettuate, in relazione alla data di installazione degli impianti, entro i seguenti termini perentori:
– due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
– tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
– quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
Il
proprietario o legale rappresentante ha la responsabilita’ della
corretta esecuzione degli interventi di adeguamento entro i termini
previsti. In caso di non ottemperanza, l’impianto non può essere mantenuto in esercizio (art. 5).
L’Ente
incaricato delle verifiche periodiche ha la responsabilita’ di
accertare l’avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento (art. 4) e di
procedere all’emissione di verbale con esito negativo in caso contrario.