Nuovi limiti di pignoramento per Equitalia su stipendi e pensioni
Equitalia (o qualsiasi altro agente di riscossione dei tributi) deve rispettare dei limiti ben precisi se intende pignorare stipendi o pensioni (cosiddetto pignoramento presso terzi).
Si tratta di una novità in vigore dallo scorso 29 aprile.
La legge stabilisce infatti che le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di stipendi, pensioni, salari o altre indennità derivanti da rapporto di lavoro, comprese quelle a dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente di riscossione entro:
a) un decimo: per debiti fino a 2.500 euro;
b) un settimo: per debiti da 2.500 euro a 5.000 euro;
c) un quinto: per debiti superiori a 5.000 euro.
In altre parole, Equitalia (o qualsiasi altro ente di riscossione)
non è più libera di pignorare sempre il quinto di stipendi o pensioni,
ma dovrà attenersi ai predetti limiti per quanto riguarda le erogazioni
di importi inferiori a 5.000 euro.
In tal caso, il lavoratore esecutato, con compensi entro le soglie di cui sopra, si vedrà trattenere dal proprio datore di lavoro, le somme derivanti da atto di pignoramento dell’Agente della riscossione.
Tali nuovi limiti al pignoramento presso terzi valgono anche per quelli già in corso.
Inoltre essi valgono solo se il pignoramento è effettuato
direttamente in capo al datore di lavoro o all’Inps; al contrario, se
effettuato presso la banca ove tali somme vengono depositate non valgono
più tali tetti massimi, ma si potrà pignorare il 100% del conto
corrente. Nel caso delle pensioni superiori a 1.000 euro, e quindi da
accreditarsi necessarimente in banca, ciò crea una forte stortura, di
cui abbiamo già parlato in precedenzas.
Se Equitalia non rispetta questi limiti, il debitore potrà proporre opposizione all’esecuzione.