Obbligo contributivo a carico dei pensionati con redditi da attività professionale
Con circolare n. 99 del 22 luglio 2011, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011 all’art. 18, comma 11 e ss. del D.L. n. 98/2011. In particolare l’art. 18, comma 11, impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, all’adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell’ottica dell’obbligatorietà dell’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività. Quindi, precisa l’Istituto, i soggetti pensionati che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti. L’Inps sottolinea inoltre che il comma 12 dell’articolo 18 del D.L. n. 98/2011, introducendo una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/95, art. 2, comma 26, in ordine al novero dei soggetti destinatari dell’obbligo contributivo presso la gestione separata, conferma l’orientamento costantemente seguito dall’Istituto sin dall’istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell’ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.