Occupare i binari dei treni costituisce reato anche se non si crea ritardo
Si va sempre incontro ad una condanna per interruzione di pubblico
servizio nella ipotesi di intralcio per occupazione di una stazione
ferroviaria, anche se la protesta non ha creato ulteriori disagi nel
settore dei trasporti.
Per far scattare la condanna, quindi, è sufficiente l’occupazione in “sé”.
E’ quanto ha stabilito una recente sentenza della Suprema Corte, la n. 41018/2009, con cui è stata confermata la condanna per concorso in interruzione di servizio pubblico a 10 manifestanti.
Per
i giudici di legittimità il reato punito dall’articolo 340 del codice
penale sussiste, quindi, anche se, in caso di occupazione, non vi sia
stata alcuna denunzìcia oppure alcuna comunicazione delle Ferrovie
dello Stato, in relazione a “presunti” ritardi o disservizi, che
possano, in qualche modo, essere riconducibili ai fatti in questione.
La vicenda
L’incriminazione
configurata nell’articolo 340 c.p. lede l’interesse della Pubblica
Amministrazione alla continuità e alla regolarità del funzionamento dei
pubblici uffici e servizi e con esso l’interesse generale.
La consumazione di tale delitto può comportare “…l’inceppamento
di uffici e servizi insopprimibili la cui continuità è parte integrante
dell’attività pubblica e che, quando cessa o viene turbata, lede, a
volte, gli stessi diritti e interessi fondamentali dell’individuo,
anch’essi solennemente garantiti dalla Costituzione”.
Nel
caso di specie gli occupanti avevano basato la loro difesa sul fatto
che “nella giornata della occupazione” i treni avevano subito solamente
alcune deviazioni in altre stazioni ma non vi erano stati ritardi di
alcun tipo.
Sia il Tribunale che
d’Appello avevano confermato la condanna dei manifestanti ritenendoli
colpevoli del delitto di concorso in interruzione di pubblico servizio
(artt. 110 – 340 c.p.), appunto con la condanna, per ciascuno, alla
pena di tre mesi di reclusione, per aver cagionato l’interruzione del
traffico ferroviario sia in arrivo che in partenza, con deviazione in
altre stazioni dei treni.
La questione si spostava dinanzi alla Suprema Corte.
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso dei manifestanti, evidenziando il fatto che per far scattare la condanna “è
sufficiente l’occupazione in sé e non c’è bisogno che vi siano state
anche denunce o comunicazioni delle ferrovie in merito a ritardi o
disservizi riconducibili alla protesta”.
A
onor del vero, pare opportuno specificare che gli imputati hanno
“rischiato” di incorrere in una sanzione ben più grave di quella in
questione, in quanto non sono mancate recenti pronunce
giurisprudenziali secondo le quali “integra tuttora il reato di
blocco ferroviario previsto dall’art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66
“Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed
ordinarie e la libera navigazione” (come modificato dall’art. 17,
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) la condotta diretta ad ostruire la
sede ferroviaria, a scopo dimostrativo o di protesta, sia mediante la
collocazione di oggetti che fisicamente con la propria persona” (Cass. pen., sez. I, n. 2205/2005).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 6 – 26 ottobre 2009, n. 41018
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.
Con la decisione sopra indicata, la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza datata 26.10.2006, con cui il Tribunale di
Napoli aveva dichiarato i ricorrenti colpevoli del delitto di concorso
in interruzione di servizio pubblico (artt. 110-340 c.p.),
condannandoli ciascuno alla pena di tre mesi di reclusione, per avere,
in concorso tra loro e con altri rimasti non identificati, occupando i
binari della stazione centrale di ****, cagionato l’interruzione del
traffico ferroviario in arrivo e in partenza, con deviazione dei treni
in altre stazioni.
2. Ricorre per cassazione il
difensore degli imputati, il quale deduce inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 340 c.p., e
vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto.
3. L’impugnazione è inammissibile.
Si
assume in ricorso che gli imputati furono le vittime e non già gli
autori dell’occupazione dei binari realizzata da altri manifestanti.
Trattasi
di motivo non consentito in questa sede, prospettando una ricostruzione
dei fatti alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito ed
espressa in sentenza con motivazione giuridicamente corretta ed indenne
da vizio logici.
Manifestamente infondato è anche la
denunciata inosservanza della legge penale, che si sostanza nella
singolare negazione dell’interruzione del pubblico servizio
(consistito, secondo l’accertamento dei giudici di merito
nell’occupazione della stazione centrale, con blocco dei treni in
arrivo e in partenza dalla ore 9 alle 17 del ****) perchè “non vi è
stata alcuna denunzia o comunicazione delle FF.SS., in relazione a
presunti ritardi o disservizi riconducibili ai fatti in questione”.
4.
All’inammissibilità segue la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si
ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000,00 Euro, in relazione
alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La
Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di
1.000,00 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.