Offerte pubbliche d’acquisto: il decreto correttivo
Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad
oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l’offerente può
richiedere alla Consob che l’offerta sia soggetta alla disciplina delle
offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione.
Lo
prevede il Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 146 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2009, n. 246) con il quale sono state
emanate le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229 recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.
La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima.
Dal
1° luglio 2010 inoltre, salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o
di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società
italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono
dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell’offerta. La mera ricerca di altre
offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli
obiettivi dell’offerta.
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 146
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. (09G0155)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria
2004», ed in particolare l’articolo 1, comma 5;
Vista la legge
20 giugno 2007, n. 77, recante: «Delega legislativa per il recepimento
delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche’ per l’adozione delle
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante:
«Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. L’articolo 101-bis, e’ modificato come segue:
a)
al comma 3, lettera c) la parola «dispone» e’ sostituita dalla parola
«detiene» e le parole «della maggioranza» sono sostituite dalle
seguenti: «la maggioranza»;
b) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente comma:
«3-bis.
Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo’ individuare con
regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad
oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le
disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in
parte, ove cio’ non contrasti con le finalita’ indicate all’articolo
91.»;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Per
“persone che agiscono di concerto” si intendono i soggetti che
cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito,
verbale o scritto, ancorche’ invalido o inefficace, volto ad acquisire,
mantenere o rafforzare il controllo della societa’ emittente o a
contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di
acquisto o di scambio.»;
d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:
a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall’articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);
b) un soggetto, il suo controllante, e le societa’ da esso controllate;
c) le societa’ sottoposte a comune controllo;
d) una societa’ e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali;
4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:
a)
i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone
che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che
non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;
b) i casi nei quali la cooperazione tra piu’ soggetti non configura un’azione di concerto ai sensi del comma 4.».
2. All’articolo 102, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente comma:
«4-bis.
Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto
obbligazioni e altri titoli di debito, l’offerente puo’ richiedere alla
Consob che l’offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni
del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita
e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob,
entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la
medesima, ove cio’ non contrasti con le finalita’ indicate
nell’articolo 91.».
3. Con effetto dal 1° luglio 2010, l’articolo 104 e’ modificato come segue:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1.
Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria
per le delibere di competenza, le societa’ italiane quotate i cui
titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti od
operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell’offerta. L’obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di
cui all’articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell’offerta ovvero
fino a quando l’offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre
offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli
obiettivi dell’offerta. Resta ferma la responsabilita’ degli
amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di
sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni
compiuti.»;
b) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis.
L’autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per
l’attuazione di ogni decisione presa prima dell’inizio del periodo
indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in
parte, che non rientri nel corso normale delle attivita’ della societa’
e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell’offerta.»;
c) il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente:
«1-ter.
Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni
dei commi 1 e 1-bis. Le societa’ comunicano le deroghe approvate ai
sensi del presente comma alla Consob e alle autorita’ di vigilanza in
materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i
loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato
o in cui e’ stata chiesta tale ammissione.
Fermo quanto disposto
dall’articolo 114, tali deroghe sono altresi’ tempestivamente
comunicate al pubblico secondo le modalita’ previste dalla medesima
disposizione.».
4. Con effetto dal l1° luglio 2010, all’articolo
104-ter, comma 1, le parole: «Qualora previste dagli statuti, le
disposizioni di cui all’articolo 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis,
commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui
all’articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti,
le disposizioni di cui all’articolo 104-bis, commi 2 e 3,».
Art. 2.
Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All’articolo 105, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente comma:
«3-bis.
La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalita’ con cui gli
strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella
partecipazione di cui al comma 2.».
2. L’articolo 106, comma 3, e’ modificato come segue:
a) alla lettera b) le parole «disporre della» sono sostituite dalle seguenti: «detenere la»;
b)
alla lettera c), numero 2, le parole «e’ il prezzo» sono sostituite
dalle seguenti: «sia il prezzo» e le parole «ovvero e’ il prezzo» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero sia il prezzo»;
c) alla lettera d), il numero 3 e’ abrogato.
3. L’articolo 107 e’ modificato come segue:
a)
al comma 1, lettera a) le parole: «l’offerente e i soggetti ad esso
legati da uno dei rapporti indicati nell’articolo 101-bis, comma 4,»
sono sostituite dalle seguenti: «l’offerente e le persone che agiscono
di concerto con lui,»;
b) al comma 1, lettera b) le parole: «dai
soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell’articolo
101-bis, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone che
agiscono di concerto con lui»;
c) al comma 3, lettera a) le
parole: «l’offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei
rapporti indicati nell’articolo 109, comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «l’offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con
esso,».
4. L’articolo 108 e’ modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «capitale rappresentato da titoli» sono aggiunte le seguenti: «in una societa’ italiana quotata»;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4.
Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo e’ determinato
dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell’eventuale
offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore
all’annuncio dell’offerta effettuato ai sensi dell’articolo 102, comma
1, o dell’articolo 114, ovvero antecedente l’acquisto che ha
determinato il sorgere dell’obbligo,»;
c) al comma 5 le parole:
«corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determitata
dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «corrisposto in misura
integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri
generali definiti dalla Consob con regolamento.».
5.
All’articolo 109, comma 3, le parole: «di cui all’articolo 101-bis,
comma 4», sono sostituite dalle seguenti parole «di cui all’articolo
101-bis, comma 4-bis».
6. All’articolo 111, comma 1, dopo le
parole: «capitale rappresentato da titoli» sono aggiunte le seguenti:
«in una societa’ italiana quotata».
Art. 3.
Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All’articolo 121, comma 5 dopo le parole: «un’offerta pubblica di acquisto» sono aggiunte le seguenti: «o di scambio».
2. L’articolo 122 e’ modificato come segue:
a)
il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I patti, in qualunque forma
stipulati, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle
societa’ con azioni quotate e nelle societa’ che le controllano entro
cinque giorni dalla stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la societa’ ha la sua sede legale;
d) comunicati alle societa’ con azioni quotate,»;
b) dopo il comma 5-bis e’ aggiunto il seguente comma:
«5-ter.
Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo
non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad
oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata
all’articolo 120, comma 2.».
Art. 4.
Modifiche alla Parte V, Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. L’articolo 192 e’ modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
«a-bis) viola le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 3 e 3-bis;
a-ter)
viola le disposizioni relative all’obbligo di acquisto di cui
all’articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato
a norma dell’articolo 108, comma 7; »;
b) il comma 3 e’ abrogato.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 settembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano