Offese telematiche? Decide il giudice del luogo in cui sono percepite
Il locus commissi delicti della diffamazione commessa a mezzo giornale telematico è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero, purché l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia.
La Corte di Cassazione perviene a tale conclusione non del tutto innovativa (v. sent. Sez. Un. civ. 13 ottobre 2009, n. 21661) fondandosi su alcuni presupposti basilari.
Innanzitutto l’immissione di scritti lesivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata (articolo 595 c.p.p., comma 3) ed esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee e contestuali, ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dall’agente.
Stante il divieto di analogia in materia penale, non sembra possibile assimilare le comunicazioni via internet a quelle telefoniche, mentre appare opportuno avvalersi di un’interpretazione estensiva delle espressioni “scritti” e “disegni” di cui all’art. 595 c.p., riferibile anche ai contenuti diffusi via internet.
Il delitto di diffamazione aggravata, in particolare, si configura quando l’offesa è veicolata attraverso un mezzo che raggiunge più persone contemporaneamente (newsgroup, mailing list, siti web).
Come è noto fisicamente uno spazio web è allocato su un determinato server e nel caso di un giornale telematico ci si limita, naturalmente, ad inserire determinate notizie, informazioni su questo spazio web dedicato. Tali dati rimangono a disposizione degli utenti che possono collegarsi al server in qualsiasi momento per attingere agli stessi. Di conseguenza è evidente che, anche se esiste un preciso luogo di partenza (il server) delle informazioni, lo stesso non coincide con quello di percezione delle espressioni offensive e, quindi, di verificazione dell’evento lesivo, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato.
L’accesso ai siti web è solitamente libero e, in genere, frequente, sicché l’immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accettabile) di utenti.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto di carattere giurisdizionale, individua la corretta competenza territoriale in caso di offesa della reputazione altrui realizzata via internet, escludendo altri criteri come quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore o quello del luogo in cui è situato il server, in cui il provider alloca la notizia.