Oggi l’udienza davanti alla Corte Costituzionale che decide le sorti della mediazione obbligatoria

Potrebbe interessarti...

Una risposta

  1. paolo scrive:

    Mediazione obbligatoria Pur non essendo affatto un sostenitore della mediazione obbligatoria e nonostante il personale auspicio che la stessa venga dichiarata incostituzionale, alcuni rilievi formulati da chi è ad essa contrario non mi trovano consenziente.Sono d’accordo sui primi tre punti, mentre dissento sulla presunta mancanza di imparzialità del mediatore, in quanto non è affatto vero che egli sia scelto dall’attore. In realtà quest’ultimo può soltanto scegliere l’organismo di mediazione, il quale poi provvederà a designare il mediatore persona fisica chiamato a dirimere la controversia. Detta designazione è, quindi, di esclusiva pertinenza dell’organismo di mediazione. Quanto alla qualificazione professionale, cioè al grado di affidabilità tecnico giuridica del mediatore, se l’attore ha il buon senso di rivolgersi ad organismi qualificati come il consiglio dell’ordine degli avvocati o la camera di commercio, potrà usufruire di professionisti in grado di fornire adeguate garanzie di corretto adempimento del loro mandato. Circa la conoscenza dei fatti della controversia, il ricorrente ha l’onere di indicare sull’apposito modulo di richiesta di mediazione,le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa e ha anche la possibilità di allegare atti e documenti, onde mettere il mediatore nelle condizioni nelle condizioni di farsi un’idea della questione. Infine, la mancata presentazione delle compagnie assicuratrici e delle banche all’udienz di mediazione, potrà essere sempre valutata dal giudice come argomento di prova a favore del ricorrente. Detto questo, concordo pienamente con quanti ritengono l’istituto una fondamentale perdita di tempo e di denaro, con aggravio di costi a carico dell’utente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

tre × 5 =