OMESSI VERSAMENTI DI IVA E RITENUTE – CAMBIANO LE SOGLIE
Cambiano le regole in caso di omessi versamenti dell’iva e delle ritenute d’acconto. In particolare, la soglia di ritenute non versate è stata innalzata da 50
mila a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta. Inoltre, il momento in cui si consuma il reato è il termine di
presentazione del modello 770.
Il Fisco chiarisce inoltre che l’omesso versamento riguarda le
ritenute dovute sulla base della dichiarazione, oppure quelle che risultano dalle
certificazioni rilasciate dal sostituto d’imposta. ne deriva che la
mancata certificazione non esime più dal reato, perché si tratta di ritenute
dovute sulla base della dichiarazione.
Per quanto riguarda le imprese in periodo di crisi, NOI CONSUMATORI segnala la sentenza della Cassazione, Sezione Penale, del 23 giugno 2015, n. 31930, con la quale è stata esclusa la punibilità penale in
capo all’imprenditore impossibilitato ad adempiere al debito d’imposta, nel caso in cui l’imputato dimostri che la crisi non è dovuta a cause a lui imputabili e sempre che abbia adottato tutte le misure possibili per fronteggiarla (anche con il proprio
patrimonio personale) per recuperare la liquidità necessaria a pagare i
debiti fiscali, senza tuttavia esserci riuscito, sempre per cause non imputabili alla
sua volontà.
Del resto gli stessi Ermellini, con l’altra sentenza sul punto, quella del 21 gennaio 2015, n. 26493,
avevano già affermato che per il reato in questione la condotta è penalmente rilevante «soltanto in caso di effettivo superamento della soglia di punibilità prevista;
non possono essere quindi ignorati, in senso favorevole all’imputato, i
versamenti anche se avvenuti in ritardo».
Per quanto riguarda l’imposta sul
valore aggiunto, la soglia precedente era pari a 50 mila euro, ora innalzata a 200 mila. Perché possa ipotizzarsi il reato, inoltre, si deve trattare di imposta che risulti dovuta dalla
presentazione della dichiarazione annuale fedele.