Omicidio colposo da sinistro stradale: l’imprevedibilità del bambino deve indurre l’automobilista a fermarsi
Prudenza e diligenza vanno rafforzate quando ci
sono minori in strada. L’automobilista che scorge un bambino in
movimento o fermo al margine della carreggiata, ha l’obbligo di
rallentare fino a fermare il vicolo condotto perché, in caso di
incidente, sarà solo ed esclusivamente sua la responsabilità penale
dell’evento. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 40587/09 con
cui ha confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti di un
camionista che, pur avendo rallentato l’andatura fino a venti
chilometri orari, non aveva fermato il camion quando si era accorto che
due bambini in bicicletta pedalavano accanto a lui e che uno dei due
perse l’equilibrio e finì sotto le ruote del mezzo, morendo.
Il caso
Senza successo, l’uomo ha cercato di sostenere
davanti ai giudici del Palazzaccio che si era comportato con prudenza e
che il comportamento del minore era stato imprevedibile. Nel respingere
il ricorso, la Suprema corte ha sottolineato che i bambini devono considerarsi «come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi», non in grado di valutare e ovviare ai pericoli inerenti alla circolazione stradale.
Insomma, tutti fattori che portano ad affermare – in caso di
investimento – la responsabilità del conducente che non moderi
particolarmente la velocità o si fermi ed a escludere che «la condotta
del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa
concretare una concausa sopravvenuta fornita di un’efficienza causale
esclusiva e configurare, quindi, l’ipotesi di cui all’articolo 41,
comma 2, Cp».