Omicidio stradale, ecco quando c’è il dolo eventuale
E’ stata depositata lo scorso 16 settembre presso la Suprema Corte una sentenza, emessa dalla prima sezione penale, che cambia la prospettiva in caso di incidente stradale con esito mortale, operando una distinzione netta fra dolo eventuale e colpa cosciente. Nel provvedimento numero 37606, infatti, gli Ermellini infatti scrivono: «nel caso degli incidenti stradali mortali, il punto sta nel dimostrare che il conducente che li ha causati abbia consapevolmente accettato il rischio di uccidere qualcuno in conseguenza della sua guida sconsiderata».
La vicenda all’esame della Suprema Corte era purtroppo non nuova. Un uomo alla guida sotto l’effetto di alcol e droga, in fuga all’impazzata per sfuggire ai controlli della polizia, investe un pedone e ne causa la morte. Benché – avevano ricostruito i giudicanti – si fosse accorto che poteva causare quell’incidente, l’uomo continuava nella sua traiettoria.
Nei precedenti gradi di giudizio l’uomo era stato condannato per omicidio volontario sorretto da dolo eventuale, così escludendo la colpa cosciente, che si verifica nel caso in cui l’imputato abbia respinto il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione. La Cassazione rileva, nel caso in esame, proprio la prima situazione, anche in considerazione del fatto che l’uomo aveva continuato la sua fuga pur dopo aver investito il pedone. «Per esserci dolo eventuale – sottolinea la Corte – occorre la rigorosa dimostrazione che il responsabile dell’incidente si sia confrontato con la possibilità di causare la morte di qualcuno, accettandone il rischio». E in questo caso, secondo la Corte, la dimostrazione c’è.