Opere di pubblica utilità: l’approvazione del piano finanziario dell’opera da parte dall’amministrazione non basta a rendere esigibile il credito del professionista
Nell’ambito delle opere di pubblica utilità e in particolare della convenzione stipulata tra l’ente committente e il progettista dell’opera da realizzare, il sì del Comune al piano finanziario dell’opera non basta a rendere esigibile il credito del professionista. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22817, depositata il 3 novembre 2011. Secondo il giudizio degli Ermellini, chiamati a individuare la condizione per il pagamento dell’onorario al professionista, “l’accertamento di finanziamento” cui è legato il compenso scatta solo con la disponibilità della somma in cassa. La prima sezione penale della Corte ha precisato che deve essere escluso che «l’accertamento del finanziamento», cui le parti condizionano l’inizio del decorso del termine previsto per il pagamento dell’onorario al professionista, possa intendersi realizzato con l’approvazione del piano finanziario dell’opera da parte dall’amministrazione, il quale al più costituisce un’attendibile previsione del conseguimento delle risorse dovute, risultando invece necessario, in base ai principi della contabilità pubblica, la sussistenza di un documentato diritto di credito pecuniario in capo al committente stesso.