Opposizione a decreto di pagamento emesso da magistrato: no all’applicazione del foro erariale
Con riferimento all’opposizione al decreto di pagamento emesso dal
magistrato ai sensi dell’art. 168, e segg., del testo unico sulle spese
di giustizia, va esclusa l’applicazione del foro erariale, atteso che la
disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa,
che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese
sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata
con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione
dell’art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali,
compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al
presidente dell’ufficio giudiziario competente.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione,
Sezione II civile, con l’ordinanza 13 dicembre 2011, n. 26791 in merito
ad una vicenda relativa alla liquidazione dei compensi professionali. In
particolare, nel caso di specie un avvocato svolgeva la funzione di
difensore nel procedimento avente ad oggetto l’accertamento della
qualità di apolide di persona ammessa al gratuito patrocinio, ottenendo
dal Tribunale la liquidazione del compenso spettante.
Il Ministero dell’interno proponeva opposizione con ricorso ai sensi
dell’art. 170 del testo unico in materia di spese di giustizia,
chiedendo l’annullamento o la revoca del decreto di liquidazione. Il
Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale, essendo
competente altro tribunale quale sede del foro erariale.
Ne consegue la richiesta d’ufficio, da parte del secondo Tribunale, del
regolamento di competenza, ritenendo la competenza territoriale in
materia regolata da norme speciali inderogabili e pertanto tali da
individuare come giudice competente l’ufficio giudiziario davanti al
quale si è svolto il processo cui si riferisce il decreto di pagamento e
che ha emesso il provvedimento opposto.
La Suprema Corte, investita del ricorso, dichiara la sua fondatezza,
richiamandosi alla recente giurisprudenza della Corte in merito.
Infatti, le sezioni unite hanno precisato che la disciplina del foro
erariale può essere derogata per effetto di specifiche disposizioni del
legislatore ogni volta che sia manifesto l’intento di determinare la
competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed
incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro
erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa – Cass. S.U.
18036/08; SU 23285/10; Cass. 7595/11.
Da qui la pronuncia della Corte sull’istanza di regolamento, dichiarando la competenza funzionale del primo Tribunale.