Opposizione a infrazione cds entro 30gg al GDP
A partire dal 6 ottobre 2011 il termine per presentare ricorso al Giudice di Pace avverso le infrazioni al codice della strada è stato ridotto da 60 a 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento (60 giorni se il trasgressore risiede all’estero), così come stabilito dall’art. 7 del Decreto Legislativo 150/2011 che ha realizzato la riduzione e semplificazione dei riti civili e ulteriormente chiarito dal Ministero dell’Interno in una circolare del 30 settembre 2011.
Il D.Lgs. 150/2011 ha assoggettato tali ricorsi al modello processuale del rito del lavoro.
Con il decreto di cui all’art. 415 co. II c.p.c. il giudice ordina all’Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti legittimati passivi (prefetto o regioni o province o comuni).
L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa – ex art. 7 del Decreto Legislativo 150/2011 – dal giudice, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione. In caso di pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con ordinanza del giudice.
Alla prima udienza il giudice:
a. Se non sono stati rispettati i termini per proporre opposizione, dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b. Se l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti in cancelleria.
Tale decreto ha previsto espressamente che il giudice di pace, quando rigetta l’opposizione, non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Come precisato dal Ministero, per tutte le violazioni al C.D.S. accertate prima del 6 ottobre 2011 e non ancora notificate, il termine di presentazione del ricorso al G.d.P. rimane immutato, ossia 60 giorni.
Resta in ogni caso invariato il termine di 60 giorni per adire alternativamente la Prefettura.