Opposizione alle cartelle di Equitalia
Se siete stati raggiunti da una cartella di Equitalia che ritenete sia illegittima, sappiate che è possibile fare opposizione ad essa ma anche a tutti gli atti successivi, quali ad es. gli atti di pignoramento, se si ritiene che anche essi siano illegittimi. Le motivazioni per cui è possibile contestare una cartella sono tante e diverse, elencarle tutte è impossibile ma la cosa più importante da sottolineare è che non bisogna mai far trascorrere i termini per fare opposizione ad esse.
I termini sono brevi, variano dai 20 ai 60 gg. che partono dalla ricezione dell’atto di Equitalia, ma di seguito si vuole spiegare con semplicità, quando e come è possibile fare opposizione.
Innanzitutto bisogna dire che se avete ricevuto un atto di pignoramento mobiliare o dei crediti, ma non vi sono mai state notificate le cartelle di pagamento, il pignoramento è illegittimo.
Spetta sempre alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di dimostrare, in giudizio, che la procedura messa in atto per la riscossione dei crediti, o presunti tali, sia stata svolta nel rispetto della legge, e quindi Equitalia dovrà dimostrare dinanzi all’Autorità Giudiziaria, che ha veramente notificato le cartelle e dovrà produrle in giudizio là dove queste gli vengano richieste.
Non sarà sufficiente infatti depositare gli estratti di ruolo ma dovrà depositare le cartelle, perché Equitalia deve dare prova del contenuto e della notifica della cartella. Questo lo dicono anche le sentenze di diverse Commissioni Tributarie (CTR Milano sent. n. 63/14/13 del 21.06.2013, ancora CTP Milano n. 68/01/12, e anche CTP Parma 15/07/10). L’estratto dei ruoli a carico del contribuente non può costituire prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, in quanto si tratta di un semplice atto interno di parte a cui la legge non conferisce alcuna valenza di veridicità.
Altro motivo di nullità delle cartelle, si ha quando l’atto sia stato sottoscritto da un preposto che non sia stato autorizzato dalla legge a qualificarsi come dirigente. In questo caso però mi riferisco solo agli atti dell’Agenzia delle Entrate, che sono nulli e inesistenti anche se poi sono passati poi ad Equitalia per la riscossione. Ma è importante capire che l’ente creditore deve essere l’Amministrazione Finanziaria e non INPS o INAIL.
Articolo a cura della dott.ssa Floriana Baldino