Opposizione ordinanze-ingiunzioni – regole speciali valgono solo per primo grado di giudizio – in appello si applica rito ordinario -07. 10 .08. –
TRIBUNALE DI MODENA
– Sezione I – 7 ottobre 2008
Giudice Pagliani
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atti di causa e sopraesteso verbale d’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della causa è un appello verso sentenza del Giudice di Pace relativa ad opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 23 l. n. 689/81.È proposto appello con atto di citazione, notificato nei termini (un anno dalla lettura in udienza della sentenza, compreso il periodo di sospensione feriale) sia all’Ufficio Territoriale del Governo che presso la avvocatura distrettuale dello Stato.
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dal convenuto nell’atto di costituzione.Non essendo, infatti, disciplinate specificamente dalla l. n. 689/81, nel testo successivo alla modifica operato con la l. n. 40/2006, la forma e la competenza del giudizio di impugnazione, e una volta ritenuto applicabile, quanto alla forma, il rito ordinario di cognizione in appello (in conformità alla consolidata giurisprudenza di Corte di cassazione secondo la quale, limitatamente per gli aspetti non regolati dagli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, trovano applicazione le disposizioni del rito civile ordinario), la competenza a conoscere dell’appello avverso le sentenze del giudice di pace è necessariamente il Tribunale (art. 341 c.p.c.).
L’art. 6 R.D. n. 1611/33 conferma la conclusione che la cognizione dell’appello spetta al Tribunale, e non trova deroga nel secondo comma dell’art. 7 R.D. n. 1611/33, che non dispone in ordine alle sentenze del giudice di pace. Sul piano letterale, infatti, l’art. 7, 2° c., non contempla il caso dell’appello contro le sentenze del giudice di pace e, in assenza di altre specifiche disposizioni derogatorie dell’art. 341 C.p.c., non vi sono ragioni per ritenere che l’originaria formulazione dell’art 7, 2° c., R.D. n. 1611/33, possa essere riferito alla specifica ipotesi dell’appello dalle sentenze dei giudici di pace nei giudizi ai sensi della legge n. 689/81. Essendo, dunque, convenuta in giudizio un’amministrazione statale, l’individuazione del Tribunale competente avviene secondo le regole dettate dagli artt. 25 c.p.c. e 6 R.D. n. 1611/33, non essendovi, rispetto alle impugnazioni che interessano, nessuna deroga di legge.
Tale deroga non è ravvisabile nell’art. 7, 1° c., R.D. n. 1611/33, che fa salve le specifiche previsioni per vari giudizi, tra i quali anche il giudizio avanti ai giudici di pace ai sensi della legge n. 689/81, rinviando così agli artt. 22 e 23 della legge, norme che, tuttavia, disciplinano esclusivamente il primo grado dei giudizi stessi.
L’art. 22 bis della L. 689/81 ha introdotto la generale competenza del giudice di pace per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione, fatta eccezione per alcuni casi tassativi, e l’art. 22 della l. n. 689/81, che regola la competenza territoriale in deroga al disposto del R.D. n. 1611/33, è norma dettata per il primo grado di giudizio. Pur considerando, dunque, l’art. 22 della l. n. 689/81 norma speciale rispetto al R.D. n. 1611/33, il combinato disposto dell’art. 22 l. n. 689/81 e dell’art. 6, 1° c., R.D. n. 1611/33, riguarda esclusivamente il primo di giudizio: l’appello non è disciplinato espressamente, e nemmeno lo è, come già visto, dal secondo comma del medesimo articolo 7. Quindi, le regole speciali valgono solo per il primo grado, e in secondo grado, nel silenzio del legislatore, si applicano le norme ordinarie del processo di cognizione, e, in conclusione, la regola del foro erariale.In considerazione delle circostanze e considerazioni sopra esposte, nel caso di specie va rilevata l’incompetenza funzionale del Tribunale di Modena adito, con contestuale dichiarazione della competenza del Tribunale di Bologna, quale luogo ove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato.La dedotta e rilevata incompetenza ha carattere del tutto assorbente sulle altre questioni di rito e di merito proposte.
Attesa la natura della questione, e la incertezza sui criteri di individuazione dell’organo competente derivante dal tenore delle norme applicabili alla fattispecie, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese processuali tra le parti per la presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,dichiara la propria incompetenza sull’appello introdotto da [C.] S. verso la sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 2564/06 del 9/10/06 con atto di citazione notificato in data 22-28/1/07, essendo competente il Tribunale di Bologna;
dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti
TRIBUNALE DI MODENA
– Sezione I – 7 ottobre 2008
Giudice Pagliani
sentenza