Ostacolo sulla strada: condotta del terzo esonera da responsabilità il gestore
La vastissima casistica in materia di danni da cose in custodia registra una interessante pronuncia di merito che, in maniera chiara e lineare, tratteggia l’iter decisionale che l’autorità giudiziaria deve seguire in subiecta materia, con specifico riferimento alla valutazione del “caso fortuito” quale causa esimente della responsabilità ex recepto.
La fattispecie concreta: il conducente di uno scooter, mentre percorreva una strada ubicata in un’area di insediamenti industriali, veniva improvvisamente abbagliato da una vettura rimasta sconosciuta che non gli concedeva la precedenza. Per evitare l’impatto il conducente del due-ruote sterzava istintivamente a sinistra e terminava la sua corsa su un’aiuola-spartitraffico posta al centro della carreggiata, non segnalata né illuminata, riportando lesioni.
La mancanza di segnalazione ed illuminazione dell’aiuola veniva dedotta a sostegno dell’azione giudiziale intentata nei confronti dell’ente gestore della sede stradale per non aver correttamente manutenuto il bene affidato alla sua custodia.
Facendo corretta applicazione delle regole di giudizio statuite dalla Suprema Corte (sent. n. 5910/2011), il Tribunale salentino ha preliminarmente evidenziato che elemento indispensabile ai fini della declaratoria della responsabilità ex art. 2051 c.c. rimane l’onere del danneggiato di provare il nesso causale tra la res ed il danno. Non solo: in ossequio al principio generale della causalità adeguata, è necessario dimostrare che “l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”.
Nel caso di specie è mancata proprio la condizione di “normalità” della serie causale. Il concreto svolgimento dei fatti ha portato ad escludere che la potenzialità offensiva dell’aiuola – eventualmente derivante dalla carenza di illuminazione e segnalazione – abbia inciso eziologicamente sul danno. Questo, infatti, si è prodotto non già per l’impossibilità del conducente dello scooter di avvistare il manufatto insidioso, bensì a causa di un fattore autonomo, che avrebbe determinato l’impatto contro l’aiuola-spartitraffico pur se tale manufatto fosse stato visibile.
L’ostacolo, infatti, non si trovava lungo la normale direttrice di marcia, ma al centro della carreggiata, verso il quale la vittima ha deviato con una manovra istintiva di emergenza, che avrebbe posto in essere comunque, a prescindere dalla visibilità o meno dell’aiuola.
In presenza di una pluralità di fattori incidenti sull’evento, il compito dell’interprete è quello di selezionare quale fra questi abbia direttamente causato il danno, escludendo invece le condotte che hanno avuto una rilevanza di mera occasione, di strumento al servizio di un’autonoma azione lesiva.
Nella fattispecie trattata dalla 263/2011 del tribunale di Lecce l’autonoma azione lesiva, consistita nella colpevole condotta del terzo rimasto sconosciuto, è stata equiparata al “caso fortuito”, la cui dimostrazione costituisce – a mente dell’art. 2051 c.c. – l’unica ipotesi di esonero da responsabilità.
Il caso fortuito, notoriamente, è un avvenimento, eccezionale ed imprevedibile, del tutto estraneo al rischio tipico della cosa, che interrompe la relazione causale tra questa e il danno.
Il caso fortuito non è costituito soltanto da un evento naturale. In tale nozione vengono ricompresi anche il fatto del danneggiato ed il fatto del terzo, parimenti idonei ad escludere la responsabilità del custode quando intervengano nella produzione del danno con impulso causale autonomo e con caratteri – nella pratica valutati in maniera lasca – di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità.