Pacchetti turistici: paga l’agenzia per l’infortunio durante l’escursione “optional”
Responsabilità civile ad ampio spettro per l’agenzia di viaggio che vende pacchetti turistici.
Scatta il risarcimento della lesione non patrimoniale al cliente che s’infortuna durante un’escursione optional rispetto alla formula «trasferimento all’estero più soggiorno»: non conta che a gestire la gita sia stata un’azienda locale. Il danno da vacanza rovinata rientra ormai nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale. È quanto emerge dalla sentenza 24044/09, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione.
Massima copertura
Per l’utente scatta il ristoro di oltre 6.300 euro a titolo di danni immateriali. La posizione di garanzia dell’agenzia di viaggio copre anche i prodotti accessori del pacchetto qualificati come optional: è tutelato l’affidamento incolpevole del consumatore che ha contrattato la partecipazione all’escursione nel deserto con personale che agiva in nome e per conto dell’operatore italiano, anche se il trasporto era a cura di un vettore straniero. Lecito invocare l’apparenza del diritto: la condotta colposa dell’agenzia ha ingenerato nel danneggiato la convinzione che il rappresentante apparente fosse dotato di veri poteri di rappresentanza. E per ogni danno all’utente che scaturisce dalla fruizione del pacchetto turistico risponde chi lo ha venduto, che può poi rivalersi sul prestatore di servizi materialmente responsabile dell’incidente.
Nuovo indirizzo
Dopo la rilettura delle Sezioni unite il danno non patrimoniale si configura anche se la lesione deriva da inadempimento contrattuale oltre che da fatto illecito. Accanto al danno morale soggettivo, cioè la sofferenza causata da un reato, si risarcisce anche la lesione di un diritto della persona protetto dalla Costituzione.