Paga inferiore al minimo retributivo? Datore di lavoro rischia condanna per estorsione
lavoro che stipuli “un accordo contrattuale” con il proprio dipendente affinché il lavoratore sia pagato al di sotto dei minimi retributivi o, comunque, meno rispetto alle ore di
attività svolte rischia una condanna per estorsione mediante minaccia. A questa interessante conclusione a tutela dei lavoratori è giunta la Corte di Cassazione
con la sentenza n. 48868 del 21 dicembre 2009, con la quale ha dato conferma della
condanna per estorsione con minaccia nei confronti di un datore di
lavoro che aveva “minacciato diversi dipendenti di licenziarli se non
avessero accettato di ricevere una retribuzione mensile inferiore a
quella pattuita”. Dalla sentenza si evince che “un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel
senso dell’accettazione da parte di quest’ultimo di percepire una paga
inferiore ai minimi retributivi, non esclude, di per sè, la sussistenza
dei presupposti dell’estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno
strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da
quelli per cui e apprestato e può integrare, al di là della mera
apparenza, una minaccia, ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui
tende, e se è idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo,
interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro,
altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le
specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della
manodopera”.
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