Panificio rumoroso? Reato solo se disturba numero indeterminato di persone
Se l’attività notturna di panificazione non arreca disturbo ad un numero indeterminato di persone, non ricorre la fattispecie di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ex art. 659 c.p. E’ quanto ha affermato la Prima Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 5 settembre 2011, n. 33072.
Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, l’art. 659 c.p. prevede due autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui al primo comma – disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – richiede l’accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; mentre quello previsto dal secondo comma – esercizio di professione o mestiere rumoroso – prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto iuris et de iure ogni volta che l’esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità.
Nell’ipotesi di esercizio di professione o mestiere rumoroso, contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità, i giuidici di legittimità, inoltre, precisano che la carica di lesività del bene giuridico protetto sia dall’art. 659, comma secondo, c.p., sia dall’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta ope legis ed è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall’art. 10 citato, qualora l’inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia.
La contravvenzione di cui al secondo comma dell’art. 659 cit., dunque, a differenza di quella prevista dai primo comma, deve intendersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981, laddove si accerti, come nella specie, la perfetta identità fattuale della violazione contestata ai sensi della menzionata norma del codice penale e di quella sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei limiti di emissioni sonore), a norma dell’art. 10, comma 2, legge n. 447/1955. cit.
Con riguardo, poi, alla pur ritenuta concorrente sussistenza della violazione di cui al comma primo dell’art. 659 cod. pen., la decisione impugnata fonda il ritenuto disturbo al riposo delle persone sul superamento dei limiti prescritti di emissioni sonore, che, come si è detto, è fattispecie depenalizzata, e sulle dichiarazioni della persona offesa circa il disturbo notturno sofferto da lui e dai suoi congiunti conviventi (moglie e due figli) a causa delle lavorazioni attuate nel vicino panificio, senza alcun apprezzamento in concreto dell’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ciò che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituisce elemento essenziale del ritenuto reato previsto dall’art. 659, comma primo, c.p..