Papà a casa in congedo e mamme al lavoro grazie al bonus bebè
Il Ministero del Lavoro, con il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 37/2013, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 i congedi obbligatori e facoltativi retribuiti del padre, oltre a forme di contributi economici rivolti alla madre, per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.
Entro il quinto mese di vita del proprio figlio, i padri hanno diritto a un giorno di congedo obbligatorio, fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. È poi previsto un congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, il cui godimento è però subordinato alla rinuncia da parte della madre di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. In entrambi i casi il padre ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione.
Per usufruire dei congedi, il padre deve comunicare per iscritto al proprio datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Nel caso di congedo facoltativo, è necessario allegare alla richiesta una dichiarazione della madre comprovante la non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. Al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, la madre lavoratrice può chiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati: in sostanza, per pagare l’asilo nido. L’importo di tale contributo è pari a 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi e viene riconosciuto in due forme diverse: per il servizio di baby-sitting l’importo è erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (art. 72, D. Lgs. n. 276/2003), mentre nel secondo caso il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta.
Le interessate devono presentare domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità stabilite dall’Inps. Le risorse messe a disposizione sono pari a 20 milioni di euro annui fino al 2015; al fine di individuare gli aventi diritto verrà stilata una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE): i nuclei familiari con ISEE inferiore avranno dunque priorità nell’assegnazione del beneficio, mentre a parità di ISEE varrà l’ordine di presentazione. Le lavoratrici part-time possono usufruire dei bonus in oggetto in misura riproporzionata alla minore entità della prestazione lavorativa; le iscritte alla gestione separata, invece, possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi. Sono escluse, infine, le madri lavoratrici totalmente esentate dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it