Sarà la Corte costituzionale a decidere se il contribuente che non ha presentato la dichiarazione Ici dev’essere privato, in caso di espropriazione per pubblica utilità, della relativa indennità.
A rimettere gli atti a Palazzo della Consulta sono state le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che non hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità dell’articolo 16 del d.lgs. 504 del ’92 e in particolare della sua interpretazione che ha ritenuto finora non dovuta al contribuente l’indennità di esproprio in caso di mancata dichiarazione Ici.
Insomma, ha sancito il Collegio esteso, “ritenuta la rilevanza nel giudizio in corso e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, oggi art. 37, comma 7, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nella parte in cui, in caso dì omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità, pregiudicando in tal modo anche il diritto ad un serio ristoro, spettante all’espropriato, con riferimento agli artt. 117, primo comma, e 42, terzo comma, Cost., anche in considerazione del disposto dell’art. 6 e dell’art. 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.