Parrucca detraibile per chi fa la chemioterapia
Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di una parrucca, che
si è resa necessaria a seguito di un ciclo di chemioterapia. Esse
beneficiano pertanto dello sconto Irpef del 19% previsto per le spese
sanitarie. E’ questo il parere dell’agenzia delle Entrate fornito, con
la risoluzione 9/E del 16 febbraio 2010,
in risposta a un quesito di un contribuente che, a seguito di un ciclo
di chemioterapia, aveva subìto una repentina e totale perdita di
capelli e che, per sopperire a tale menomazione, ha acquistato una
parrucca.
In questo caso, la parrucca ha la caratteristica di spesa
sanitaria, in quanto corregge un danno estetico conseguente ad una
patologia e, contemporaneamente, è di supporto in una condizione di
grave disagio psicologico. Nella risoluzione, si legge che, esaminando
la riconducibilità della parrucca nell’ambito dei dispositivi medici,
il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora
ministero della Salute), rileva che i dispositivi indicati nel
nomenclatore rappresentano un sotto insieme del concetto di dispositivo
medico. Può essere considerato dispositivo medico qualsiasi strumento,
apparecchio, usato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante
ad essere impiegato nell’uomo a scopo di attenuazione di malattie o
lesioni. Pertanto, anche la parrucca può rientrare nel novero delle
protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante
con la destinazione d’uso di dispositivo medico come sopra definito e,
quindi, obbligatoriamente marcata CE a norma e per gli effetti della
direttiva 93/42/CEE.
Per le Entrate, la parrucca rientra nel novero delle spese
sanitarie detraibili se volta a sopperire un danno estetico conseguente
ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave
disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. Perciò, se, in
base alla certificazione medica, la parrucca è usata per superare le
difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata
da trattamenti chemioterapici, la spesa per il suo acquisto può essere
detratta a norma dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo unico
delle imposte sui redditi, che prevede lo sconto Irpef del 19% sulla
spesa sostenuta.