Part-time ciclico verticale discriminante laddove non prevede il computo dei periodi non lavorati ai fini dell’anzianità assicurativa
I convenuti nelle cause principali fanno parte del personale di volo di cabina della compagnia aerea Alitalia. Tali dipendenti lavorano a tempo parziale, secondo la formula denominata «tempo parziale di tipo verticale ciclico». Si tratta di una modalità organizzativa in base alla quale il dipendente lavora solamente per alcune settimane o per alcuni mesi all’anno, con orario pieno o ridotto. Essi sostengono che, a causa della natura del lavoro del personale di cabina, il tempo parziale di tipo verticale ciclico è la sola modalità di lavoro a tempo parziale prevista dal loro contratto collettivo. Detti dipendenti lamentano che l’INPS consideri quali periodi contributivi utili per l’acquisizione dei diritti alla pensione solo i periodi lavorati, escludendo i periodi non lavorati corrispondenti alla loro riduzione d’orario rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili. Hanno quindi proposto ricorsi dinanzi al Tribunale di Roma per contestare i conteggi individuali dei periodi contributivi loro indirizzati dall’INPS. In tali ricorsi, i dipendenti sostenevano, essenzialmente, che l’esclusione dei periodi non lavorati si risolveva in una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e quelli che hanno optato per la formula detta «di tipo orizzontale», i quali sarebbero posti in una situazione più vantaggiosa per una durata di lavoro equivalente. Avendo il detto giudice accolto i ricorsi di cui trattasi, l’INPS ha interposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Roma. A sostegno dell’appello, l’INPS afferma sostanzialmente che i periodi di contribuzione pertinenti ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche sono quelli nel corso dei quali gli appellati nelle cause principali hanno effettivamente lavorato e che hanno comportato una retribuzione nonché il versamento di contributi, e che tale calcolo è effettuato pro rata temporis.
In tale contesto la Corte d’appello di Roma ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle due cause principali:
«1) Se sia conforme alla direttiva [97/81], e segnatamente alla clausola sub 4 [dell’accordo quadro ad essa allegato] sul principio di non discriminazione, la normativa dello Stato Italiano (il predetto art. 7 comma 1 L. 638/83) che conduce a non considerare quale anzianità contributiva utile per l’acquisizione della pensione, i periodi non lavorati nel part time verticale;
2) Se la predetta disciplina nazionale sia conforme alla direttiva [97/81] e segnatamente: alla clausola sub 1 [dell’accordo quadro ad essa allegato] – laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale –; alla clausola sub 4; ed alla clausola sub 5 [del summenzionato accordo quadro] – laddove impone agli Stati Membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l’accesso al lavoro part time – essendo indubitabile che la mancata considerazione ai fini pensionistici delle settimane non lavorate costituisca una importante remora alla scelta del lavoro part time – nella forma del tipo verticale –;
3) Se la clausola 4 [del summenzionato accordo quadro] sul principio di non discriminazione possa estendersi anche nell’ambito delle varie tipologie di contratto part time, atteso che nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, a parità di un monte ore lavorato e retribuito nell’anno solare, sulla base della legislazione nazionale, vengono considerate utili tutte le settimane dell’anno solare, differentemente dal part time verticale».
Con ordinanza del presidente della Corte 3 dicembre 2008, le cause C 395/08 e C 396/08 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento nonché della sentenza..