Patente: decurtazione totale dei punti, comunicazione e sospensione TAR Puglia-Bari, sez. I, ordinanza 11.03.2010 n° 174
Patente a punti: per la sospensione, a causa della perdita totale
del punteggio a disposizione, è necessaria prima la comunicazione
dell’avvenuta decurtazione.
Anche il TAR Bari, dopo
il quello del Piemonte, ha ritenuto necessaria, ai fini della
sospensione della patente a causa della perdita di tutti e 20 i punti a
disposizione, la comunicazione dell’avvenuta decurtazione dell’intero
punteggio.
In particolare, per il TAR pugliese “nonostante la
produzione del Ministero, non appare dimostrata l’avvenuta
comunicazione al sig…….. della perdita totale del punteggio risalente
al marzo 2009, prima dell’impugnata sospensione della patente (datata 7
gennaio 2010); l’avviso di ricevimento infatti riporta un indirizzo
incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto diverso dal
ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con l’interessato non
sono stati chiariti”.
Pertanto, il GA adito ha concluso per la sospensione del provvedimento impugnato “considerato
che la sospensione della patente costituisce per l’istante,
rappresentante di commercio, adibito anche a compiti di trasporto, un
danno grave ed irreparabile;…” e “che dunque devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura interinale….”.
T.A.R.
Puglia – Bari
Sezione I
Ordinanza 10-11 marzo 2010, n. 174
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 232 del 2010, proposto da ……….,
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Presicce, con domicilio
eletto presso l’avv. Stefano Ricciardi in Bari, corso Mazzini, 136/D;
contro
il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale
Motorizzazione Civile – Foggia, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota n. 193 del 7.1.2010 dell’Ufficio Provinciale di Foggia della Direzione Generale per
notificata al ricorrente in data 14.1.2010, e degli atti tramite questa
conosciuti ed alla stessa presupposti, collegati, connessi e/o
consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell’Anagrafe
Nazionale degli abilitati alla guida di data 4.3.2009 “dalla quale
risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V.” e
il “conseguente provvedimento di revisione della patente di guida (n.
0003039 del 10.03.2009) emanato ai sensi del comma 6 del citato
articolo 126-bis e dell’art. 128 del d.l.vo 285/92 e notificato il
10.03.2009”, questi ultimi mai notificati al ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista
la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Direzione Generale Motorizzazione Civile – Foggia e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 il cons. Giuseppina
Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Maurizio Di Cagno, per
delega dell’avv. Giuseppe Presicce, e Ines Sisto;
Considerato
che, nonostante la produzione del Ministero (doc. 2), non appare
dimostrata l’avvenuta comunicazione al sig. ……. della perdita totale
del punteggio risalente al marzo 2009, prima dell’impugnata sospensione
della patente (datata 7 gennaio 2010); l’avviso di ricevimento infatti
riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto
diverso dal ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con
l’interessato non sono stati chiariti;
considerato che la
sospensione della patente costituisce per l’istante, rappresentante di
commercio, adibito anche a compiti di trasporto, un danno grave ed
irreparabile;
considerato che dunque devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura interinale;
P.Q.M.
accoglie la suindicata domanda di sospensiva.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11/03/2010.