Patente di guida: no a revisione senza comunicazione della decurtazione punti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ORDINANZA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia 1; Va sospesa la revisione di una patente di guida, poiche’ l’art. 126 bis, terzo comma, D.Lgs. n. 285/92 dispone che ogni variazione di punteggio debba essere comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e nel caso specifcio il ricorrente non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti
Autorità: T.A.R. Lombardia – Milano – Sezione III
Data: 17/12/2010
Risultato: ACCOGLIE
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n.2/7970/i del 28 luglio 2010, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida n. MI5050231A;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
l’art. 126 bis, terzo comma, D.Lgs. n. 285/92 dispone che ogni variazione di punteggio deve essere comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
nel caso in esame, il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione successiva a quella del 3 aprile 2008 che individuava un punteggio residuo di quindici punti e lamenta, in particolare, l’omessa comunicazione dell’ulteriore decurtazione che ha determinato l’esaurimento del punteggio;
tale omissione – che risulta allo stato avvalorata dalla inottemperanza all’ordinanza istruttoria della sezione – concreta il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti;
in tale quadro deve ritenersi illegittima la disposta revisione della patente;
Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 aprile 2011.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 700,00 oltre IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Dario Simeoli, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/12/2010
E’ questo il principio con cui il TAR Lombardia con l’ordinanza in commento ha sospeso la revisione di una patente di guida, poiche’ l’art. 126 bis, terzo comma, D.Lgs. n. 285/92dispone che ogni variazione di punteggio debba essere comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e nel caso specifico il ricorrente non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti.
(Altalex, 28 dicembre 2010. Nota di Alfredo Matranga)