Patente, sui punti ricorso rapido
Il taglio dei punti della patente può essere contestato immediatamente davanti al giudice di pace. Senza aspettare la comunicazione dell’Anagrafe. E, se l’automobilista chiamato in causa in quanto proprietario del veicolo, dichiara di non essere stato lui alla guida, allora la sanzione accessoria non può essere inflitta per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 2005 (il caso affrontato era del 2004). A queste conclusioni approdano le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 3937 depositata ieri. I giudici hanno così annullato sul punto la sentenza del giudice di pace di Milano che aveva respinto tutti i motivi di opposizione di un automobilista cui era stata contestata la violazione dei limiti di velocità.
Alle Sezioni unite era stato affidato il compito di decidere se è possibile impugnare insieme all’accertamento della violazione anche l’indicazione, che deve essere contenuta nel verbale di accertamento, sulla sanzione accessoria del taglio dei punti dalla patente. L’orientamento prevalente all’interno della stessa Cassazione era stato sinora di escludere l’opposizione immediata visto che la decurtazione dei punti è solo inserita come preavviso all’interno del verbale di accertamento, ma l’annuncio diventa realtà solo con quando è inflitta dall’autorità preposta all’Anagrafe nazionale.
La lettura che le Sezioni unite fanno della normativa è però di segno diverso. Infatti, sottolineano, al di fuori del verbale di accertamento, della violazione cui segue l’applicazione della sanzione accessoria della riduzione dei punti, nel procedimento che porta alla comunicazione dell’avvenuto taglio al conducente non si può individuare alcun altro provvedimento amministrativo suscettibile di un’autonoma impugnazione.
Infatti, le comunicazioni dell’anagrafe ai titolari della patente sono espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, ma con queste non viene comunicato un provvedimento al privato. Il provvedimento è quindi unico e consiste nel verbale di contestazione.
Per i giudici è un’elementare esigenza di economia processuale e di semplificazione evitare che il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria e della preannunciata decurtazione dei punti della patente di guida debba prima proporre un ricorso contro la sanzione principale e, solo all’esito negativo di questo, instaurare poi un secondo giudizio per farsi cancellare o ridurre la diminuzione del punteggio oppure per vedere accertato il proprio diritto, in caso di esito positivo, a non vedersi tagliati i punti nel caso l’amministrazione non adempia autonomamente.
Inoltre, sottolineano le Sezioni unite, l’interesse dell’automobilista cui viene indirizzato l’annuncio di decurtazione a un’impugnazione tempestiva (come del resto già assodato sul versante del fermo amministrativo) discende dalle conseguenze dell’erosione della dotazione di punti, in termini di nuovo esame di idoneità tecnica da dovere sostenere. Così: «in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazione del Codice della strada che, ai sensi dell’articolo 126-bis del Codice della strada, comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, il destinatario (…) ha interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al giudice di pace ai sensi dell’articolo 204-bis del Codice della strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».