Patteggiamento per omissione di soccorso: la patente resta comunque sospesa
La diminuente del rito ex art. 444 c.p.p. non si estende alla sanzione amministrativa accessoria, quale sospensione della patente, che viene applicata nella sua interezza.
E’ quanto disposto dalla la Corte di Cassazione con la sentenza 6 ottobre 2011, n. 36352.
Il caso oggetto della suddetta pronuncia riguardava un automobilista che, imputato per il reato di omissione di soccorsoex artt. 593 c.p. e 189 comma 4 e 7 cod. strad., patteggiava la pena, ma lo sconto fino ad un terzo, previsto nei casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, non veniva disposto per la sospensione della patente di guida, che dunque era fissata dal Tribunale di Trani – sez. dist. di Ruvo di Puglia -, per anni uno e mesi sei.
Avverso tale pronuncia, il soggetto interessato aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 218 comma 2, 222 comma 2 bis c.d.s. nonché il vizio di motivazione, lamentando che il Giudice di primo grado avrebbe ordinato l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, senza considerare i criteri adottati per fissarla, né la diminuente del rito speciale scelto dalle parti.
I Giudici di Piazza Cavour hanno giudicato il motivo articolato dalla difesa destituito di fondamento, in quanto, come già esaminato in precedenza dalla Suprema Corte, “la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi disentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale “ (sentenza 3 luglio 2009, n. 41810).
Inoltre, l’art. 222 comma 2 bis introdotto con la L. n. 120/2010 estende l’ applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, ma solo per i casi indicati nell’articolo 222 c.s., e non anche, come nella fattispecie in oggetto, per ipotesi relative al reato di omissione di soccorso.
Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali a carico di parte ricorrente.