Penalità di mora applicabile anche al giudizio di ottemperanza
Ai sensi dell’art. 114, comma 1, Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), relativamente al giudizio di ottemperanza, è previsto che “l’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta….”.
In osservanza di detta disciplina, quindi, al fine di poter adire il giudice non è più necessaria la previa diffida e messa in mora dell’amministrazione debitrice dovendosi notificare alla stessa necessariamente solo il ricorso dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione. La notifica dell’atto di messa in mora resta quindi nella libera disponibilità della parte che può decidere di non effettuarla e adire direttamente il giudice dell’esecuzione (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 25 agosto 2011, n. 1170).
Nella presente sentenza, rifacendosi al T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, sentenza 15 aprile 2011, n. 2161, deve ritenersi ammissibile la richiesta inoltrata al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell’applicazione dell’astreinte, atteso che l’Amministrazione non perde il potere di provvedere dopo la nomina del commissario ad acta, sicché la coazione indiretta costituita dall’astreinte continuerebbe ad aver un senso.
Tuttavia, l’istanza di condanna della P.A. al pagamento di somme a titolo di astreinte per ogni violazione/ritardo nell’adempimento non può essere accolta in caso di condanna al pagamento di una somma di denaro, poiché le somme dovute a tale titolo andrebbero ad aggiungersi agli interessi legali medio tempore maturati, con effetti di indebito arricchimento del creditore, che inverano quella manifesta iniquità che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. – D.Lgs. 104/2010 – ha inteso evitare. La suddetta norma – art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. – ha comportato una rilevante innovazione, con la quale è stata introdotta anche nel processo amministrativo l’istituto della cd. astreinte, di solito assai efficace in presenza di obblighi di facere infungibili; nel processo civile il predetto istituto è regolato dall’art. 614 bis c.p.c., introdotto dall’art. 49, comma 1, della L. 69/2009.