Penalizzate le pensioni di vecchiaia
Le finestre mobili introdotte dall’articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010 sui trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità colpiscono maggiormente i titolari di pensione di vecchiaia rispetto alla precedente normativa. I lavoratori autonomi, come al solito, devono fare i conti con un allungamento più consistente, può arrivare fino a 12 mesi di attesa in più. Per i dipendente, invece, la maggior attesa si colloca a 9 mesi in più rispetto al “vecchio” sistema delle finestre.
È importante ribadire che coloro i quali maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31 dicembre 2010 usufruiranno delle vecchie finestre.
Altro aspetto consiste nel fatto che nulla cambia sul piano dei requisiti per l’ottenimento delle predette pensioni.
È opportuno, quindi, ricordare i requisiti previsti per il 2011 per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità.
– 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne (61 anni di età per le donne del settore pubblico);
– minimo contributivo di 20 anni;
– cessazione dell’attività lavorativa dipendente anche all’estero.
Per l’anzianità, bisogna invece considerare che dal 2011, la quota – cioè la somma di età anagrafica e anzianità contributiva – aumentarà di un anno. Per cui i requisiti saranno:
– quota di 96, con età di almeno 60 anni per i lavoratori dipendenti; e quota di 97, con età di 61 anni per i lavoratori autonomi;
– minimo contributivo di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica (si ritiene che anche in questo caso si applichino le nuove finestre);
– cessazione dell’attività lavorativa dipendente anche all’estero.
Le vecchie finestre continuano invece ad appplicarsi:
– maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2010;
– personale della scuola (1° settembre di ciascun anno);
– lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
– lavoratori per i quali viene meno il titolo allo svolgimento dell’attività lavorativa;
– nel limite di 10mila unità: lavoratori in mobilità breve con accordi entro il 30 aprile 2010 e con requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; lavoratori in mobilità lunga con accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che alla data di entrata in vigore del Dl 78/2010 risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi banche, assicurazioni e così via)