Pensione di anzianità: regole di gestione previdenziale per il calcolo della decorrenza
Per individuare, in relazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi 25 e seguenti della legge 335/95, le regole che disciplinano la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione di anzianità, deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione.
E tale principio è operante anche con riferimento alla disciplina
dettata successivamente dall’articolo 59 – commi sei e seguenti – della
legge 449/97, con la determinazione dei momenti di accesso al
pensionamento diversamente stabiliti «per i lavoratori per i quali sono
liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti» e «per i lavoratori che conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i
coltivatori diretti».
È quanto emerge dalla sentenza 23926/09 con
cui la Cassazione ha cassato con rinvio il verdetto d’appello che, ai
fini della decorrenza della pensione di anzianità, aveva ritenuto
rilevante la condizione dell’interessato al momento della domanda di
pensione e non la gestione in cui la prestazione è liquidata.
Nell’accogliere il ricorso dell’Inps, la sezione lavoro del Palazzaccio
ha affermato che i giudici del rinvio dovranno attenersi al principio
di diritto sopra richiamato.