Pensione di reversibilità: in regime internazionale solo una quota del 60%
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 01.07.2011 n° 14514
E’ questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 1° luglio 2011, n. 14514. Nel caso di specie i ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza rilasciata dalla Corte di Appello di Roma (a conferma della decisione del Tribunale) che aveva rigettato la domanda di riconoscimento del diritto della loro dante causa a percepire il trattamento di reversibilità nella stessa misura già corrisposta al titolare diretto.
Al riguardo, i giudici di merito hanno precisato che la titolare della pensione di reversibilità avrebbe avuto diritto non già all’intero importo della pensione diretta, bensì ad una quota pari al 60% di tale pensione. Una volta così calcolata, la pensione di reversibilità avrebbe potuto a sua volta ed autonomamente essere integrata al minimo se la titolare avesse posseduto un anno di contribuzione.
La Corte di merito – chiarisce la Cassazione – ha puntualizzato che la disciplina dei criteri per la determinazione della misura del trattamento reversibile, anche se liquidato in regime internazionale, risulta esclusivamente dall’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (secondo gli emendamenti della Corte Cost.le n. 495/1993).
Pertanto, nel caso di specie, correttamente la Corte di Appello di Roma conclude nel senso di riconoscere il diritto della coniuge a percepire soltanto una quota pari al 60% della pensione, ma non l’intero importo spettante al dante causa. Non è lecito, dunque, per le pensioni liquidate in regime internazionale, che sia consentita la traslazione dell’importo integrale della pensione del dante causa nel trattamento di reversibilità.