Pensioni ai superstiti – Ecco la nuova Guida dell’Inps
L’INPS, con la circolare numero 185 dello scorso 18 novembre, ha pubblicato le nuove linee
guida sulle pensioni ai
superstiti. Una serie di chiarimenti necessari, vista la confusione che si era generata in seguito all’unificazione di tutte le precedenti
gestioni previdenziali (ad esempio ex Enpals ed ex Inpdap), i cui trattamenti sono
confluiti nell’istituto. Vediamo allora quali sono i punti principali delle nuove linee guida, partendo dai casi più generali per arrivare a quelli particolari.
Hanno diritto alla pensione, in quanto familiari superstiti, il coniuge e i figli minorenni, oppure inabili al lavoro e a carico del genitore deceduto (tutte figure individuati dall‘articolo 22 della legge 903/1965). Nel caso di decesso di un soggetto già pensionato, scatta per i familiari il diritto alla
cosiddetta pensione di reversibilità, sempre che il pensionato deceduto fosse titolare di pensione diretta (di vecchiaia,
anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) oppure ne avesse in
corso la liquidazione.
Il coniuge ha automaticamente diritto alla reversibilità o
alla pensione indiretta, ma attenzione: la perde
automaticamente se si risposa. Se non ha contratto nuovo matrimonio, il coniuge superstite ha però però diritto all’assegno anche in caso di separazione, ma solo nel caso in cui era già titolare di un
assegno di mantenimento stabilito dal tribunale all’atto della separazione.
L’Inps ha poi tenuto conto del caso – sempre più frequente – di anziani pensionati vedovi che contraggono matrimonio con una giovane straniera: la pensione di reversibilità sarà riconosciuta con un’aliquota ridotta nel caso
di matrimonio dopo i 70 anni,
differenza di età fra coniugi superiore a 20 anni e nozze avvenute meno
di dieci anni prima.
Anche il coniuge divorziato che era già titolare dell’assegno periodico divorzile, sempre a patto che non si sia nuovamente sposato.
Per quanto riguarda i figli, con la nuova guida l’Inps assicura una completa equiparazione fra figli legittimi e naturali, che non abbiano superato il
18esimo anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili
al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Inoltre, se il figlio è uno studente, il limite di età è alzato a
21 anni, in caso di frequenza di scuola media o professionale, oppure a tutta
la durata del corso di laurea se frequenta l’università, restando all’interno
del 26esimo anno di età.
Arriviamo infine ai casi particolari
in cui hanno diritto all’assegno anche i genitori, o i fratelli
e le sorelle. Per quanto
riguarda i genitori, possono percepire
l’assegno di reversibilità se il figlio non ha coniuge e figli, hanno
compiuto 65 anni, non abbiano un’altra pensione e siano a carico del
lavoratore.
Se il deceduto non aveva coniuge, figli o genitori, possono percepire
l’assegno fratelli celibi e sorelle nubili, se sono inabili al
lavoro, non sono titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto. La circolare prevede poi una lunga serie di casi particolari relativi ai figli studenti e ai nipoti.