Pensioni: al via il pagamento della “quattordicesima” per gli over 64
Anche per il 2013 è prevista l’attribuzione – nel mese di luglio – della cd. “quattordicesima”, la somma aggiuntiva introdotta dal D.L. n. 81/2007 a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni in presenza di determinate condizioni di reddito. Per poter beneficiare di tale previsione, i soggetti devono essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative di essa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
La somma aggiuntiva va da un minimo di 336 a un massimo di 504 euro ed è determinata in funzione di due parametri:
- anzianità contributiva complessiva;
- gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito pari a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l’aumento è erogato in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso.
I requisiti
Con il messaggio 10462 del 1° luglio, l’Inps chiarisce quali sono i requisiti di età, di contribuzione e reddituali per ottenere la quattordicesima.
Per quanto il requisito anagrafico, la somma aggiuntiva spetta ai soggetti di età maggiore o uguale a 64 anni alla data del 31 luglio 2013. Per coloro che perfezionano il requisito dal 1° agosto 2013 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.
Per la gestione pubblica la data “spartiacque” è invece il 30 giugno 2013.
In linea generale, sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Sono invece esclusi dal computo per il requisito reddituale:
- i trattamenti di famiglia;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’Inps ricorda inoltre che sono da non considerare redditi alcune particolari altre somme ricevute dal pensionato, come ad esempio le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali e quelle per i sordi perlinguali, i sussidi economici erogati agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.
Fonte: www.fiscopiu.it