Pensioni dei commercialisti: illegittimo il contributo di solidarietà
È illegittimo il contributo di solidarietà
trattenuto dalla Cassa ed è altrettanto illegittima qualunque
imposizione di contributi che “non incide a monte sui criteri di
determinazione” della pensione ma intacca direttamente il trattamento
previdenziale ed è dunque “incompatibile con il rispetto del
principio del pro rata”. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 25030 del 27 novembre 2009, con cui ha dichiarato che “gli
enti previdenziali privatizzati (quali la Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti) non
possono adottare (in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio
di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni) atti o provvedimenti
che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento
pensionistico, impongano, comunque, una trattenuta sul detto
trattamento”. E ancora. Tale trattenuta – leggiamo nelle motivazioni –
sarebbe incompatibile “con il rispetto del principio del pro rata,
essendo il principio stesso stabilito proprio in relazione alle
anzianità già maturate”. Non bisogna, quindi, oltrepassare il
limite “della ragionevolezza, ledendo l’affidamento dell’assicurato in
una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei
contributi versati”.