Pensioni d’oro Inps: no alla rivalutazione degli importi per l’anno 2008
Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 17 aprile 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 38, secondo comma, 36 e 3 della Costituzione, dell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).
Tale norma stabilisce che per le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS non venga concessa per l’anno 2008 alcuna perequazione automatica. 1.1)Riferisce il giudice rimettente che P.A. E. e R. T., titolari di pensioni INPS eccedenti otto volte il trattamento minimo, anche per effetto della perequazione automatica per legge, avevano contestato la decisione dell’INPS di non perequare automaticamente tale emolumento a partire dal gennaio 2008 in applicazione dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, lamentando la perdita del potere d’acquisto conseguentemente determinatasi, con effetti destinati a prodursi anche in futuro, incidenti definitivamente sull’ammontare della pensione stessa. 1.2)Secondo il Tribunale di Vicenza, la questione di legittimità costituzionale sarebbe, innanzitutto, rilevante, perché la chiara ed univoca lettera della norma censurata non ne consentirebbe una interpretazione diversa da quella che univocamente conduce all’esclusione dell’applicabilità del beneficio della perequazione. 1.3) La questione sarebbe, inoltre, non manifestamente infondata, perché, anche in attuazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., il legislatore ha previsto la perequazione automatica delle pensioni erogate in tutti i regimi, compresi quelli integrativi, nonché delle forme di previdenza complementare, secondo una disciplina improntata alla copertura integrale delle pensioni economicamente più contenute e parziale per altre tipologie di pensioni più elevate (con l’unica eccezione di cui all’art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Con la norma censurata, invece, è stato disposto il blocco totale (temporaneo, ma con riflessi permanenti) della perequazione automatica, con una valutazione che il giudice a quo sospetta non essere rispettosa dell’art. 38 Cost. E del principio di ragionevolezza previsto dall’art. 3 Cost., in quanto, nel bilanciamento tra principi di uguale rango costituzionale (quello dell’art. 38 Cost. E quello della solidarietà sociale sotteso alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale), sarebbe stato inciso totalmente uno di questi – il diritto a che lo Stato assicuri i mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori pensionati – e tutelato integralmente l’altro.