Per contestare una multa si devono spendere 38 euro di contributo unificato
La disposizione contenuta in Finanziaria scatta dal 1° gennaio 2010
Per contestare una multa dal 1° gennaio 2010 si dovranno spendere 38
euro di contributo unificato. Per questo il senatore dell’Idv, Elio
Lannutti, ha presentato un ordine del giorno alla Finanziaria per chiedere
la soppressione di quella che lui chiama una nuova “tassa”. La proposta,
che sarà discussa in aula al Senato, chiede di correggere il comma 212
dell’articolo 2 della Finanziaria per «eliminare il pagamento del
contributo unificato nei giudizi di opposizione a ordinanze-ingiuzione di
pagamento di sanzioni amministrative per non limitare il diritto dei
cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nel
rispetto dell’articolo 24 della Carta costituzionale».
«Oltre
all’inganno – ha sottolineato Lannutti – c’è anche la beffa». Per
impugnare dinanzi al giudice di pace una multa per violazione del Codice
della strada, il cui importo medio è di circa 70 euro, il ricorrente deve
versare il contributo unificato minimo di 30 euro e la marca da 8 euro per
il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria: «in tutto 38 euro per
risparmiarne 70», sottolinea.
E se qualcuno agirà in prima persona
senza servirsi dell’ausilio di un avvocato e vincerà il ricorso non potrà
neanche ottenere il rimborso dei 38 euro. Inoltre, poiché contro i verbali
si può fare ricorso anche dinanzi al Prefetto e senza pagare, «è facile
ipotizzare che i ricorsi non diminuiranno, ma il flusso si sposterà dai
giudici ai prefetti con la prevedibile conseguenza di creare gravi disagi
per questi ultimi», ha detto Lannutti.
Sempre da Lannutti arriva un
altro ordine del giorno che chiede di eliminare la norma della manovra che
prevede il contributo unificato anche per le cause di lavoro. Questo
perché si tratta di «un ulteriore balzello volto a ridurre la possibilità
del ricorso in Cassazione nelle cause di lavoro, previdenza e
assistenziali, per di più assolutamente irrazionale giacché si prevede
un’esenzione dalla corresponsione del contributo unificato nei primi due
gradi di giudizio e non anche nel giudizio di legittimità».