PER FAR SCATTARE IL COMPENSO DELL’AVVOCATO BASTA LA SOLA PROCURA ALLE LITI
La Cassazione pochi giorni fa, il 9 dicembre scorso, ha emesso una importante sentenza che rende giustizia a tanti professionisti incaricati dalle pubbliche amministrazioni, in base alla quale, anche in assenza di un formale contratto di patrocinio, la sola procura basta a far scattare il diritto dell’avvocato al compenso per le attività svolte.
Con il provvedimento numero 24859/2015 la Suprema Corte ha infatti annullato con
rinvio una sentenza della corte d’appello di Potenza, affermando che nelle ipotesi di incarico professionale conferito da una Pubblica Amministrazione «la forma
scritta ad substantiam, necessaria
per la rappresentanza dell’ente in giudizio, può dirsi integrata anche con il
semplice rilascio della procura»,
ai sensi dell’articolo 83 del codice di rito civile.
Per la Cassazione dunque, non può che essere accolto il ricorso presentato da un avvocato contro la sentenza che aveva negato il suo diritto al compenso nei confronti di una pubblica amministrazione. Questa si era infatti opposta affermando che il relativo l’incarico, conferito ed esercitato sulla base di una procura alle liti, non era stato assunto nella forma richiesta.
I giudici della Suprema Corte spiegano tra l’altro, nelle ampie motivazioni della sentenza, che l’esercizio della rappresentanza giudiziale,
attraverso la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo, permette l’incontro della volontà delle
parti e realizza, così, l’accordo contrattuale. Certo, il negozio unilaterale
mediante il quale viene conferita la rappresentanza in giudizio è diverso dal negozio bilaterale di patrocinio. Tuttavia non si può negare che se il legale dimostra di accettare la
procura scritta esercitando il potere rappresentativo e sottoscrivendo gli atti
difensivi, il contratto di patrocinio può ritenersi comunque concluso.
Rispetto poi alla quantificazione del compenso, anche in assenza
di una determinazione precisa, si deve fare riferimento alle tariffe
professionali vigenti, «la cui applicabilità è sufficiente a escludere
l’incertezza circa la controprestazione dovuta dall’amministrazione
patrocinata».