Cassazione penale sez. VI, sentenza 29 dicembre 2010 n. 45666
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con la quale, in data 9-11-2010, la Corte di Appello di Brescia, sezione 1^ penale, ha rifiutato la consegna di J. G.L. Per il mandato di arresto Europeo emesso dalla Pretura di Oradea (Romania) in data 3-10-08 in esecuzione della sentenza n. 1399/06 resa dalla stessa Pretura di Oradea in data 7-7- 06, divenuta irrevocabile tramite la decisione del Tribunale di Bihor del 20-11-06, in quanto i fatti per i quali era stata emesso il mandato di arresto non erano previsti come reato dalla Legge italiana.
Il ricorrente deduce in primo luogo la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2.
Premette che i fatti oggetto del mandato di arresto Europeo erano costituiti da due distinte ipotesi di reato previste dagli artt. 12 e 13 della Legge della Repubblica Romania n. 87/1994, nuova numerazione data tramite la L. n. 161 del 2003 di modifica della L. n. 87 del 1994, art. 11, lett. b), e art. 11, lett. c), con applicazione dell’art. 33 e dell’art. 13 del codice penale rumeno, e che la Corte di Appello di Brescia, pur avendo qualificato tali ipotesi come reati fiscali, ha concluso che si trattava di fatti non previsti come reato dalla Legge italiana, escludendo nel caso in esame la operatività della deroga al principio della doppia punibilità stabilita dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2 in quanto nella fattispecie non si trattava di “differenza di imposte, ma della soglia di punibilità non raggiunta”, essendo i fatti accertati dalla Autorità Giudiziaria Rumena astrattamente riconducibili, per la legislazione italiana, alla omessa tenuta delle scritture contabili (non più prevista come reato a seguito della L. n. 154 del 1991) ed al reato di omessa dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, senza superare la soglia di imposta evasa (Euro 77.468,53), prevista da tale norma.
Il Procuratore Generale sottolinea che, una volta ritenuto che si verteva in materia di tasse ed imposte, la Corte di Appello non avrebbe dovuto verificare la sussistenza della doppia incriminabilità, richiesta dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, ma avrebbe dovuto riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 7, comma 2, della stessa Legge, e cioè valutare la assimilabilità per analogia tra “tasse e imposte” previste in Italia e Romania.