PER IL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE LA COMPAGNIA TELEFONICA
MASSIMA
“In tema di contratti di telefonia costituisce comportamento contrario a buona fede e correttezza l’attendere la fine del periodo di fatturazione per avvisare l’utente dell’andamento anomalo del rapporto sì da pretendere il pagamento dell’intera fattura. In sostanza, nel caso di traffico telefonico non rispondente a quello usualmente consumato dall’utente
COMMENTO
Con la sentenza n. 505/2006 il Tribunale di Brindisi ha sancito, in forza del principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come previsto dall’art. 1175 e 1375 c.c., l’obbligo a carico del gestore telefonico di informare tempestivamente l’utente di anomalie nei consumi ed eventualmente di procedere alla sospensione cautelativa del servizio.
Ne consegue, pertanto, secondo il giudice di merito che, in assenza di tali “accortezze”,
La vicenda oggetto della pronuncia in commento trae origine da una bolletta telefonica, emessa in data 18 ottobre 1998 dalla Telecom Italia s.p.a. a carico del Sig. XXX, dell’importo di Lire 12.015.000 (Euro 6.205,23) relativa al periodo di utenza 30 luglio – 29 settembre 1998.
L’utente, che era solito pagare cifre irrisorie (Lire 100.000 – 200.000) per tale servizio, ha poi appreso dall’analisi dei tabulati che tali importi erano riconducibili a chiamate verso direttrici internazionali (prefisso 00) effettuate da suo figlio, affetto da disturbo psicotico – dissociativo.
Il Sig. XXX, quindi, ritenendo che fosse onere della Telecom informarlo del verificarsi di livelli anomali di traffico rispetto ai suoi normali consumi, citava in giudizio
L’attore chiedeva, inoltre, la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di Lire 11.800.000 (Euro 6.094,19), pari alla differenza tra la fattura oggetto di contestazione e la medie delle bollette pregresse, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Il Sig. XXX invocava, a giuridico fondamento della sua pretesa, l’art. 42 del Regolamento di servizio, approvato con D.M. dell’ 8 maggio
Si costituiva in giudizio
ED IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE CONTRATTUALE
Il Tribunale adito, accolta la domanda dell’attore, ha osservato che, al di là della previsione dell’art. 42 del regolamento di servizio,
Il giudice di prime cure, richiamando una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 3185 del 04/03/2003), si sofferma sul contenuto del principio di buona fede e correttezza contrattuale, sottolineando come esso si sostanzi, tra l’altro, in un generale dovere di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, nonché a svolgere tutte le attività necessarie alla salvaguardia degli stessi.
Il principio di buona fede contrattuale, quindi, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza.
Esso, peraltro, si impone con maggiore forza nei contratti di adesione (qual è il contratto di abbonamento telefonico), in cui è una sola delle parti a predisporre unilateralmente il contenuto dell’accordo, senza possibilità per l’altra di disporre o modificare le clausole inserite.
Orbene secondo il Tribunale, nel caso di specie, la società convenuta, omettendo di comunicare al consumatore l’anomalo traffico telefonico ed attendendo la fine del periodo di fatturazione, sì da pretendere l’intero importo della fattura, ha violato il principio di buona fede contrattuale.
A nulla, infatti, vale l’eccezione sollevata dalla società convenuta secondo cui i dipendenti non possono accedere ai dati ed alle notizie concernenti le telefonate, in quanto
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto sussistente l’inadempimento da parte della Telecom agli obblighi di buona fede e correttezza del contratto con conseguente diritto dell’utente a non corrispondere la somma richiesta, e ove versata ad ottenerne dalla società convenuta la restituzione.
Dott.ssa
delibera 418/07/CONS e 97/08/CONS bravi molto bene, ma la Wind infostrada invia una missiva che dice che il blocco verso i telefonini non è + attivo e dalle ordinanze non ho + la facoltà di chiederla nè la Wind infostrada può attivarla, blocco tra parentesi pagato x attivarlo nel 2006 x evitare un uso sconsiderato del ricorso alle chiamate( ho pagato in 2 bollette circa € 600,00)