Per la responsabilità penale delle “teste di legno” non basta l’aver acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore
Accertamenti più rigorosi per provare la responsabilità penale degli
amministratori “teste di legno”: per rispondere dei reati fatti dagli
altri vertici aziendali non basta dimostrare che non hanno vigilato
correttamente e che avrebbero potuto impedire l’affare illecito. O
meglio, quest’aspetto esaurisce solo il profilo oggettivo della sua
responsabilità perché il richiamo agli articoli 40 cpv. del Codice
penale e 2392 di quello civile riguarda soltanto il rapporto di
causalità tra l’omissione dell’amministratore di diritto e i fatti di
bancarotta commessi dall’amministrazione di fatto. Resta, poi, da
risolvere il problema dell’elemento soggettivo della responsabilità del
prestanome. Ebbene, su questo punto, la Cassazione ha affermato che ad
integrare il dolo dell’amministratore di diritto è sufficiente la sua
generica consapevolezza che l’amministratore effettivo abbia distratto,
occultato etc., senza che sia necessario che tale consapevolezza
investa i singoli episodi nei quali l’azione del vero amministratore si
è estrinsecata. Però, ed è questo il nodo centrale del problema, «tale
consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il
soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di
amministratore». Insomma, il profilo soggettivo della responsabilità
del prestanome va accertato caso per caso, valutando il significato
probatorio dell’intero contesto della sua azione.
Così la
Cassazione con la sentenza 31142/09 ha confermato un verdetto di
condanna per fatti di bancarotta nei confronti di un prestanome,
sottolineando come correttamente i giudici del merito avevano desunto
la prova della consapevolezza e volontarietà del contributo
dell’amministratore fittizio alle condotte distrattive del padre,
ritenuto il vero dominus della società, dal suo concreto prestarsi a
fungere da «cinghia di trasmissione» della volontà del genitore,
attraverso comportamenti ben ponderati e attuati. In altre parole,
sull’elemento soggettivo il verdetto impugnato aveva esattamente
motivato.