Per la veranda sul balcone è necessaria la concessione edilizia
La veranda è da considerare, in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio in quanto difetta normalmente del carattere di precarietà, costituisce un nuovo locale autonomamente utilizzabile destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile. L’unica deroga prevista è “per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio”.
L’attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. n. 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra il reato di cui all’art 44 lett. b) d.p.r. 380/2001.
Cassazione Penale, Sezione terza, Sentenza n. 28927 del 20/07/2011
Osserva
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha riformato la condanna di primo grado, assolvendo gli imputati dall’accusa di avere violato l’art. 44 DPR 380/2001 realizzando una veranda su un balcone del loro appartamento.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P G. deducendo:
1) violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la ragione su cui si fonda la esclusione della sussistenza di una veranda é stata individuata nel fatto che, alla struttura creata con alluminio anodizzato e vetro nella porzione terminale del balcone, si accedeva dal balcone stesso e non dall’appartamento sì che si era in presenza di una sorta di box armadio per riporvi la lavatrice.
Osserva il ricorrente che, indipendentemente dalle dimensioni limitate, la costruzione realizzata senza permesso dagli imputati costituiva un oggettivo aumento di volumetria. Si citano, a conforto, varie decisioni di questa stessa sezione (n 35011/07 e 1758/95) in base alle quali la veranda non necessita di concessione edilizia solo quando adempia esclusivamente alla funzione di riparare dagli agenti atmosferici.
Il ricorso è fondato.
Questa S.C. come rileva giustamente il ricorrente, è costante nell’affermare che “la veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio” (come ribadito di recente da Sez. III, 26.4.07, Camarda, Rv. 237532).
Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile (Sez. III, 10.1.08, lacono Ciulla. Rv. 239707).
L’unica deroga prevista è “per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio”, eventualità chiaramente già esclusa dalla Corte, nel caso in esame, nel momento in cui ha richiamato l’attenzione sulle dimensioni dell’opera.
E’ stato anche detto che “l’attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. n. 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente” (sez. III. 28 ottobre 2004. D’Aurelio, Rv. 230419) con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche, come nella specie, la violazione paesaggistica) il reato di cui all’art 44 lett. b) d.p.r. citato.
Si intuisce, peraltro, che la decisione qui impugnata ha cercato di valorizzare la irrilevanza del fatto specifico ma è anche vero che, sul punto, la motivazione non risulta congrua.
Restano validi quindi tutti i rilievi fatti dal ricorrente e, per l’effetto, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, per un nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui mossi.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. annulla con rinvio la sentenza impugnata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2011